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BANCHE E FINANZA: LA CONSULENZA FINANZIARIA: QUALI POSSIBILI MODIFICHE ALLA MIFID II?

2 luglio 2020

Associazione Consumatori

La tematica delle regole di condotte nella consulenza finanziaria è oggi disciplinata dalla seconda Direttiva Market in Financial Instruments 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e dal relativo Regolamento 2014/600/UE (cd. MiFIR).

Questi provvedimenti hanno introdotto adempimenti più stringenti in capo agli intermediari, volti innanzitutto a favorire una maggiore responsabilizzazione degli organi societari e dei vertici delle strutture aziendali durante l’intero ciclo di vita del prodotto finanziario (dalla fase della ideazione e realizzazione dei prodotti finanziari fino a quella post-vendita). Tuttavia l’impostazione di fondo della prima Direttiva MiFID è rimasta sostanzialmente invariata, prevedendo da un lato la verifica dell’adeguatezza del prodotto finanziario richiesto o consigliato al cliente (attraverso l’acquisizione di informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza del cliente in materia di investimenti finanziari, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento), e dall’altro rilevanti oneri di disclosure informativa nei confronti dell’investitore, in fase pre e post contrattuale.

Quel che invece sembra mancare al nuovo impianto normativo sono misure tese a garantire la qualità e imparzialità dell’attività di consulenza in sé. La predisposizione di questionari standardizzati volti alla corretta profilatura della clientela, come anche di prospetti informativi del prodotto finanziario negoziato redatti in termini più o meno Consumer-friendly - pur essendo misura in sé positive - si limitano infatti ad agire solo sulla trasparenza dell’attività di consulenza, la quale però può non essere sufficiente per tutelare il consumatore medio.

Una delle proposte più interessanti di modifica della MiFID II sotto questo profilo è di introdurre un divieto generalizzato per intermediari e consulenti di percepire commissioni sulle vendite dei prodotti collocati presso il pubblico degli investitori, in quanto esse intuibilmente rischiano di incentivare i consulenti a raccomandare non già i prodotti più adeguati in base al profilo di rischio del cliente, ma piuttosto quelli capaci di generare il più alto livello di commissioni in favore del consulente.

E’ stato osservato come recentemente, a seguito dei numerosi e ripetuti episodi di mis-selling di prodotti finanziari in tutta Europa, alcuni Stati Membri abbiano finalmente optato per un divieto integrale per i consulenti finanziari di ricevere pagamenti da terze parti. In particolare questa strada è stata perseguita con ottimi risultati da Regno Unito e Olanda.

Sul punto MiFID II ha delineato una disciplina a maglie larghe, fondata sull’assunto per cui gli effetti distorsivi delle commissioni sarebbero pienamente riequilibrati dalla sola trasparenza delle stesse nei confronti del cliente. In questa logica, la disclosure delle commissioni dovrebbe da un lato scoraggiare i consulenti dal raccomandare prodotti legati a un livello di commissioni manifestamente esagerato, e dall’altro dovrebbe indurre il consumatore ad optare per una consulenza meno onerosa. Conclusioni che però risultano smentite dall’esperienza degli investitori, che rivela piuttosto come la trasparenza e gli obblighi di disclosure non abbiano sinora avuto alcun impatto diretto sul conflitto di interessi generato dalle commissioni.

Tra le altre novità proposte nell’ambito del processo di revisione di MiFID II si possono inoltre annoverare da un lato quella relativa all’introduzione di un database europeo per permettere alla clientela retail di poter autonomamente confrontare le condizioni di negoziazione dei diversi prodotti di investimento sul mercato, che dovrebbe essere istituito presso l’ESMA a determinate condizioni (tra cui l’obbligo per gli operatori di mercato di fornire gratuitamente dati di negoziazione con il sistema e di contribuire al finanziamento del sistema), e dall’altro quella relativa all’introduzione di una nuova categoria di profilazione della clientela. Come noto, MiFID e MiFID II hanno delineato un insieme di regole di condotta e oneri di trasparenza in capo all’intermediario graduato sulla base delle conoscenze finanziarie rinvenute in capo alla clientela, strutturato in 3 categorie (investitori professionali, controparti qualificate e investitori non professionali) cui corrispondono obblighi di informazione. La classificazione in una delle tre categorie in ogni caso non pregiudica il diritto del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola negoziazione di essere trattato come un soggetto appartenente a diversa categoria (c.d. classificazione dinamica). Sono pertanto possibili sia passaggi di categoria che comportano un aumento del livello di tutela (c.d. downgrading), sia variazioni che riducono il livello di informativa e di tutela (c.d. upgrading).

La nuova categoria riguarderebbe i cd. “investitori semi-professionali”, da assoggettare ad un regime di regole di condotta più attenuato. Benché ancora incerti e indefiniti risultino i criteri da utilizzare per definire un cliente “semi-professionale”, non possono non considerarsi i rischi nell’introduzione di una ulteriore categoria soggetta a una disciplina informativa più rilassata, tenuto anche conto del fatto che (come si è già avuto modo di rilevare) l’attuale classificazione sia di tipo dinamico e permetta dunque già di suo, a determinate condizioni, la possibilità per l’investitore di richiedere di accedere a una categoria più alta o più bassa, rinunciando al suo status corrente e alle relative tutele.

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