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FOCUS SERVIZI DI PAGAMENTO: CASHLESS SOCIETY E PSD2

2 luglio 2020

Associazione Consumatori

Negli ultimi anni si è registrata una significativa impennata nell’offerta dei servizi di pagamento elettronico, ovvero che non prevedono l’utilizzo del denaro contante. Gli strumenti di pagamento non sono più circoscritti nella dicotomia denaro contante/carte di debito-credito, a fronte dell’emersione dei cosiddetti e-wallets, portafogli digitali spesso utilizzati in combinazione con i sistemi di pagamento associati ai dispositivi mobili, che permettono agli utenti di effettuare acquisti e pagamenti direttamente tramite il proprio smartphone per mezzo di apposite APP. Tra di essi, i più noti sono quelli che si servono di tecnologia (Near-Field Communication - NFC), che permette lo scambio di informazioni tra il dispositivo che effettua il pagamento e quello che lo recepisce mediante un semplice accostamento dei device (ad es. i pagamenti in modalità contactless tramite Google Pay, Apple Pay o Samsung Pay) nonché quelli che si servono di tecnologia (i cd. Quick-Response QR), che richiedono l’inquadramento di un codice QR per effettuare la transazione (tecnologia che ha avuto larghissimo successo in Cina tramite i due grandi player Wechat e Alipay, che vantano oltre 1 miliardo di utenti ciascuno).

I vantaggi di questo vasto ventaglio di opzioni cashless sono naturalmente intuibili e largamente riconosciuti: tra questi è possibile annoverare i benefici per le piccole e medie imprese in termine di facilità e rapidità nel ricevere ed effettuare pagamenti, la riduzione di Tax Gaps legati a movimenti di denaro contante non dichiarato, nonché i vantaggi resi evidenti dalla perdurante emergenza sanitaria in termini di abbattimento dei rischi di contagio dovuti alla circolazione del contante.

Nondimeno, il diffondersi di servizi di pagamento cashless non è esente da rilevanti criticità, che sono state negli ultimi tempi denunciate tanto a livello istituzionale quanto da parte delle associazioni rappresentative dei consumatori (si pensi ai rischi in tema di frodi e cybercrime; tutela dei dati personali; digital divide; accessibilità alla titolarità di un conto bancario; distribuzione di ATM sul territorio e accessibilità limitata al denaro contante; oligopolio di pochi grandi players nel circuito delle Carte di debito/credito).

Tuttavia, a fronte dei vari profili problematici evidenziati, su questo fronte l’Unione Europea non ha a oggi mai provveduto a definire un “diritto a pagare in contanti” per i consumatori. Al contrario, l’azione dell’Unione si è piuttosto indirizzata nella direzione rafforzare le tutele nell’utilizzo degli strumenti di pagamento cashless, garantendo maggiori presidi di sicurezza quanto al contrasto degli utilizzi fraudolenti.

Sotto questo punto di vista l’intervento più rilevante si è avuto con l’entrata in vigore della II Direttiva sui servizi di pagamento, la cd. PSD2, che in relazione ai pagamenti via internet ha largamente fatto riferimento agli “Orientamenti finali sulla sicurezza dei pagamenti via internet” dell’Autorità Bancaria Europea del 2014, soprattutto in riferimento all’aspetto della ripartizione dei rischi relativi alle operazioni fraudolente, che sino a quel momento era saldamente ancorato ad un paradigma fondato sulla valutazione caso per caso degli elementi di colpa dell’utilizzatore.

La PSD2 su questo punto ha voluto riconoscere un’importanza decisiva alle caratteristiche di sicurezza di cui gli strumenti di pagamento sono dotati. L’art. 74 stabilisce infatti che “Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non esige un’autenticazione forte del cliente, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria salvo qualora abbia agito in modo fraudolento”.

Nel sistema instaurato dalla PSD 2, pertanto, la circostanza dell’avere o meno offerto al cliente un sistema di “autenticazione forte” assume oggi carattere dirimente per individuare il soggetto che deve sopportare la perdita economica derivante dall’utilizzo fraudolento dello strumento di pagamento. Gli orientamenti dell’EBA forniscono una specifica definizione di “autenticazione forte” del cliente. In particolare, ai sensi del Titolo I.12, autenticazione forte del cliente è:

una procedura basata sull’impiego di due o più dei seguenti elementi - classificati nelle categorie della conoscenza, del possesso e dell’inerenza: i) qualcosa che solo l’utente conosce, per esempio una password statica, un codice, un numero di identificazione personale; ii) qualcosa che solo l’utente possiede, per esempio un token, una smart card, un cellulare; iii) qualcosa che caratterizza l’utente, per esempio una caratteristica biometrica, quale può essere un’impronta digitale.

Si tratta, pertanto, del tradizionale concetto di autenticazione multifattoriale, in cui tuttavia va particolarmente sottolineata l’esigenza che almeno uno degli elementi sia non riutilizzabile e non replicabile, concetto che sembra rinviare ai meccanismi OTP (one time password).

Se da un lato dunque oggi possiamo dire che siano stati predisposti per il consumatore rilevanti presidi di sicurezza, soprattutto con riferimento ai pagamenti online, rimangono ancora irrisolte molte delle altre criticità inerenti la progressiva promozione di sistemi di pagamento cashless.

Per questo motivo, il BEUC – del quale A.E.C.I. fa parte nella compagine CIE -  ha proposto di istituire a livello europeo un gruppo di lavoro appositamente dedicato all’accesso al contante, che interloquisca con la BCE sulla questione.

Questa proposta è stata inserita nel programma di lavoro del 2020 dell’Euro Retail Payments Board (ERPB), organo istituito presso la BCE con il compito di perseguire la promozione e innovazione dei pagamenti al dettaglio a livello europeo, di cui il BEUC è membro.


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