IL FONDO PER COMPENSARE I RISPARMIATORI DANNEGGIATI DELLE BANCHE IN DEFAULT E L’OPZIONE DELL’ARBITRO. Il punto di A.E.C.I.
16 dicembre 2015
Tra gli emendamenti approvati nella legge di stabilità in questi
giorni vi è l’istituzione di un fondo di solidarietà fino ad un massimo di 100
milioni di euro che erogherà prestazioni a titolo di ristoro per i
risparmiatori che hanno investito in strumenti
finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.A., dalla Banca popolare
dell'Etruria, e del Lazio – Società
cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e dalla Cassa di
risparmio della provincia di Chieti S.p.A. L'accesso alle prestazioni è
riservato agli investitori che siano
persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o
coltivatori diretti.
Rimangono dunque fuori i sottoscrittori di azioni delle suddette
banche.
Il fondo sarà alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei
depositi istituito ai sensi dell'articolo 96-bis del testo Unico
Bancario.
GESTIONE DEL FONDO
Con uno o più decreti del Ministro dell’Economia, di concerto con il
Ministero della Giustizia, saranno disciplinate le modalità di gestione dei
fondo:
- - i termini per la presentazione delle domande di erogazione delle prestazioni,
- - i criteri della loro quantificazione e le procedure per la richiesta che potranno essere “del tutto o in parte arbitrali”
- - le modalità e le condizioni di accesso al Fondo
- - criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo;
L’IPOTESI DELL’ARBITRO
Pur non essendo stabilito in maniera certa l’istituzione di un arbitro
attraverso cui esperire la procedura per l’accesso al fondo, gli emendamenti
approvati prevedono già dei requisiti per la scelta degli arbitri e i requisiti
che gli arbitri dovranno accertare prima di concedere l’erogazione della
prestazione da parte del Fondo.
Allo stato dei fatti sembra dunque molto probabile l’istituzione di un
organismo ad hoc che possa
intervenire per la ripartizione del fondo ai soggetti interessati
In particolare è previsto che con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero dell’Economia, sentito il Ministero della Giustizia e previa deliberazione del Consiglio di Ministri, possono essere nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, oppure potranno essere disciplinate le modalità di nomina, nonché il funzionamento del collegio arbitrale.
Il
medesimo decreto definirà poi le modalità per il supporto organizzativo alle
procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di organismi o
camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime
procedure a carico del Fondo. Si
potrebbe prospettare, dunque, un ruolo coperto da altri organismi già esistenti
quali, ad esempio, l’Arbitro Bancario Finanziario, la camera di conciliazione e
arbitrato presso la Consob, le camere arbitrali presso le camere di commercio….
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi per poter ricevere le prestazioni del Fondo, è stabilito che in caso di procedura arbitrale la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.?58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati
Dunque nel caso in cui sia istituito un organismo arbitrale ci sarà un
accertamento caso per caso della
violazione degli obblighi di informazione previsti dalla legge.
Resta un po’ di perplessità, invece, sulla previsione del comma 491 septies che da una parte fa salvo il diritto al risarcimento del danno, ma dall’altro prevede che il Fondo è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, dunque sarà il Fondo stesso a poter agire, anche se nel limite dell'ammontare della prestazione corrisposta.
I RISPARMIATORI COINVOLTI. I NUMERI DI NICASTRO.
Quanti sono i risparmiatori coinvolti (fonte Il Sole 24 Ore)
Nicastro, il presidente delle quattro banche, ha già presentato una
prima analisi e suddivisione dei risparmiatori interessati a seconda
dell’investimento e del patrimonio finanziario totale.
Sarebbero 1.010 i casi più esposti, quelli cioè in cui gli investitori
hanno un patrimonio finanziario inferiore ai 100.000 euro e hanno sottoscritto
obbligazioni subordinate in misura superiore al 50% del patrimonio. Il valore
totale delle obbligazioni subordinate è di euro 27,4 milioni.
Vi è poi una categoria intermedia costituita d coloro che hanno un
patrimonio inferiore a 100.000 euro, ma le obbligazioni subordinate sono una
percentuale tra il 30 e il 50% del patrimonio.
Il controvalore per tali obbligazioni sarebbe di euro 93,4 milioni. Con tali investitori si andrebbe oltre la capienza del fondo.
La categoria più numerosa, invece, è costituita da coloro che hanno un
patrimonio finanziario superiore ai 100.000 euro e hanno investito in
obbligazioni subordinate una quota inferiore o uguale al 30% del loro
patrimonio. Per tali obbligazioni le attuali dimensioni del fondo sono
insufficienti, perché in tal modo si arriverebbe all’intero valore delle
obbligazioni subordinate collocate presso investitori non istituzionali pari a
329 milioni di euro.
Non è chiaro poi se verrà preso
in considerazione il rimborso di clienti di altre banche che detenevano
comunque titoli obbligazionari delle banche interessate alla procedura di
risoluzione.
A.E.C.I. attende i decreti successivi all’emanazione della legge di stabilità per comprendere come ed in che modo funzionerà il Fondo e per valutare tutte le possibili azioni a tutela dei consumatori.
Articolo a firma dell'Avvocato Maria Elena Greco
LEGGI ANCHE: