CLONAZIONE POSTEPAY. L'ABF CONDANNA POSTE ITALIANE SU RICHIESTA DI A.E.C.I.
22 ottobre 2013
CLONAZIONE POSTEPAY - L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO CONDANNA POSTE ITALIANE A RISARCIRE UN SOCIO DI A.E.C.I VITTIMA DI CLONAZIONE.
PER L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO LA COLPA DEL FURTO NON È DEL CLIENTE MA DELL’OPERATORE.
La storia è sempre la stessa. Qualcuno, in modo furbo e losco, si impadronisce dei dati della carta e la svuota dell’intero denaro contenuto in pochissimo tempo. Una storia conosciuta da molti specie per il rifiuto (sistematico) di POSTE ITALIANE al rimborso delle somme sottratte. Rifiuto che si esprime, ormai, addirittura con un ciclostilato di poche righe con cui si negano il rimborso.
La nostra Associazione di Consumatori, in questi giorni e dopo lunga e intensa attività di difesa dei consumatori, sta ottenendo (ed ha già ottenuto) una serie di rimborsi da parte di Poste Italiane a utenti/clienti ignari ed indifesi a cui, con raggiro, erano state sottratte somme dalla carta prepagata di Poste Italiane.
A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI si è rivolta, visto il disinteresse nei confronti dei propri clienti da parte di POSTE ITALIANE, all’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la restituzione di euro 2.040,00 ed il risarcimento delle spese per la tutela dello sfortunato consumatore per un totale di euro 2.290,00. A queste vanno aggiunte le somme per il contributo di spese di procedure richieste da Banca d’Italia pari ad euro 200,00. Poste Italiane, insomma, avrebbe potuto cavarsela con euro 2.040,00,e invece si è ritrovata a sborsarne 2.490,00.
LA DECISIONE DELL’ARBITRO
L’Arbitro Bancario Finanzio stabilisce che la il cliente non ha alcuna responsabilità circa il furto che subisce nell’utilizzo della propria carta postepay ed in particolare stabilisce che “… al cliente non può essere attribuita, nel caso di specie, alcuna responsabilità circa l’utilizzo fraudolento della carta postepay né a titolo di dolo o colpa grave, né a titolo di colpa lieve.”
Come si legge nella decisione, in allegato a questo comunicato stampa, “Deriva da tutto ciò che, avendo l’intermediario violato gli obblighi che su quest’ultimo incombevano ex art. 8 D. Lgs. n. 11/2010 o comunque ex art. 1856 cod. civ. (dal quale non può non ricavarsi che, nei rapporti contrattuali con il cliente, l’intermediario “risponde secondo le regole del mandato”, mandato che, per di più, impone una diligenza dell’intermediario da valutarsi con particolare rigore), ogni conseguenza dei fraudolenti utilizzi non può che ricadere su costui.
In particolare, e con specifico riferimento all’utilizzazione di servizi e strumenti di pagamento elettronici, la Suprema Corte ha poi precisato che “non può essere omessa (...) la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio (...); infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale diriferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere” (cfr. Cass., sez. I civile, 12 giugno 2007 n. 13777).,
Un importante traguardo dei diritti dei più deboli nei confronti di un colosso bancario. Un risultato che evidenzia come ci si possa difendere anche da chi, a priori, nega qualsiasi risposta ai reclami e qualsiasi diritto basilare dei consumatori. L'invito è a reclamare e, in caso di esisto negati, a rivolgersi alla nostra associazione di consumatori.
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