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Il Tribunale di Lucca riconosce i diritti dei clienti nelle polizze unit linked di Hansard

REGIONE: TOSCANA


La responsabilità delle compagnie di assicurazione e degli intermediari finanziari.


La Sentenza del Tribunale di Lucca Sentenza 701 del 21.6.2023 (Giudice dott. Giacomo Lucente) ha stabilito che i Hansard e l’intermediario assicurativo (in questo caso A1 Life) hanno violato le leggi sulla protezione dei consumatori e agito in modo negligente nella gestione delle polizze unit linked. La sentenza ha stabilito che entrambe devono risarcire i clienti per le perdite finanziarie subite e restituire ai clienti il valore delle polizze unit linked azzerate.
La sentenza ha chiarito i diritti dei che sono stati violati dal comportamento di Harsard e A1 Life. In primo luogo, i clienti avevano diritto ad una corretta informazione scritta. In secondo luogo, i clienti avevano diritto ad una corretta gestione delle loro polizze. In terzo luogo, i clienti avevano diritto ad una corretta valutazione del profilo di rischio. Infine, i clienti avevano diritto ad una corretta gestione degli investimenti sottostanti.


I Diritti dei Clienti delle Polizze Unit Linked Emesse da Hansard


La polizza unit linked sottoscritta dalla cliente era un prodotto finanziario a contenuto assicurativo che prevedeva un mandato di gestione del denaro investito. Tuttavia, la compagnia di assicurazioni non garantiva la restituzione del capitale né eventuali rendimenti minimi, e il rischio finanziario grava interamente sull’assicurato. In questo caso, la parte attrice ha invocato la nullità del contratto per violazione degli articoli 21 e 23 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (TUB). La richiesta di nullità è stata accolta dal Tribunale di Lucca, che ha dichiarato il contratto nullo per difetto di forma ad substantiam ai sensi del primo comma dell’articolo 23 del TUB.


La sentenza ha inoltre affrontato la questione della responsabilità precontrattuale di A1Life e IFB Italy s.r.l. Secondo il Tribunale di Lucca, l’intermediario ha l’obbligo di fornire al cliente al dettaglio, quindi non professionista, adeguate e chiare informazioni sui prodotti finanziari ed assicurativi offerti, di acquisire informazioni sulla propensione al rischio dell’investitore, più stringenti e rigorose nel caso di soggetto non professionale. Tale specifico obbligo deve quindi tradursi nell’acquisizione di dati circa la preparazione dell’investitore, la sua conoscenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari e la propensione al rischio.


Nel processo la cliente ha citato in giudizio Hansard Europe Designated Activity Company e A1 Life S.p.A. La richiesta era quella di ottenere la dichiarazione di nullità della polizza unit linked sottoscritta e il risarcimento dei danni. Durante il processo, Hansard ha comunicato dei problemi di liquidità che impedivano il rimborso tempestivo degli attivi, ma le spese della polizza continuavano ad accumularsi. La parte convenuta ha fornito informazioni sull’andamento degli attivi, ma ha suggerito di mantenere contatti con i consulenti per gli investimenti.


La natura della polizza unit linked


Si tratta di una polizza vita a contenuto finanziario in cui il rischio finanziario grava interamente sull’assicurato. La compagnia di assicurazioni non garantisce la restituzione del capitale né eventuali rendimenti minimi. Invece, l’impresa di assicurazioni assume un mandato di gestione del denaro investito, e l’investitore ha il diritto al mero risultato di tale gestione, che dipende da vari fattori come l’andamento del mercato o dei titoli. Le polizze unit linked sono parametrate all’andamento di fondi comuni di investimento o ad indici di vario tipo, generalmente costituiti da titoli azionari.


La nullità del contratto


La cliente ha invocato la nullità del contratto per violazione degli articoli 21 e 23 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (TUB). La richiesta di nullità è stata accolta dal Tribunale di Lucca, che ha dichiarato il contratto nullo per difetto di forma ad substantiam ai sensi del primo comma dell’articolo 23 del TUB. L’accoglimento dell’azione di nullità comporta anche l’azione restitutoria, per cui l’attrice ha diritto alla restituzione delle prestazioni eseguite in esecuzione del contratto nullo secondo le regole dell’indebito oggettivo di cui all’articolo 2033 del Codice Civile. Quindi, l’attrice ha diritto alla restituzione del capitale investito, detratto quanto già ritirato, per €. 110.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.


La responsabilità precontrattuale dell’intermediario


L’attività di intermediazione è stata svolta da A1Life e dalla contumace IFB Italy Srl e quella di gestione dei Fondo Personale dell’attrice dalla Novium in qualità di Asset Manager. Le previsioni di cui all’articolo 21 del TUB e di quelle di cui al Reg. Consob 16190/2007, comportano l’obbligo dell’intermediario di fornire al cliente al dettaglio, quindi non professionista, adeguate e chiare informazioni sui prodotti finanziari ed assicurativi offerti, di acquisire informazioni sulla propensione al rischio dell’investitore, più stringenti e rigorose nel caso di soggetto non professionale. Tale specifico obbligo deve quindi tradursi nell’acquisizione di dati circa la preparazione dell’investitore, la sua conoscenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari e la propensione al rischio.


L’impegno di AECI


La nostra associazione è in prima linea da diversi anni, affrontando con determinazione questa delicata vicenda nei tribunali di tutta Italia. Ogni sentenza emessa, inclusa quella attuale e le precedenti che abbiamo riportato sul nostro sito, rappresenta un fondamentale passo avanti nella difesa dei diritti dei consumatori e nella responsabilizzazione delle compagnie di assicurazione.


L’Avvocato Giordano, responsabile dell’ufficio legale di AECI Firenze, ha guidato la difesa in questo processo, creando un prezioso precedente per tutti i consumatori che si trovano nelle stesse condizioni. La nostra associazione continuerà a impegnarsi  per il rispetto dei diritti dei consumatori e per una maggiore trasparenza nel settore assicurativo e finanziario. Invitiamo tutti coloro che si trovano in situazioni simili a contattarci per ottenere giustizia.


27 giugno 2023

Articolo a firma del responsabile Francesco Giordano che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: firenze2@euroconsumatori.eu

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