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TARI 2020: una recentissima sentenza di Cassazione ha stabilito la misura di sconto prevista dal contribuente in caso di mancato servizio di raccolta dei rifiuti.

REGIONE: SICILIA

La raccolta dei rifiuti è stato da sempre un problema molto serio nel nostro paese, in varie occasioni la ns. Associazione ha condotto delle iniziative di sensibilizzazione affinchè i cittadini rispettassero, nel rispetto delle norme, i regolari conferimenti nei cassonetti e si impegnassero, ove previsto,  alla raccolta differenziata. In merito ai comuni, invece, ci siamo adoperati affinchè le Amministrazioni nel rispetto delle loro competenze,  effettuassero i dovuti controlli in relazione alla raccolta e allo smistamento dei rifiuti.


Un forte segnale arriva oggi con la sentenza della Cassazione n. 19767 del 22 settembre 2020 con la quale la Corte sancisce a carico delle amministrazioni comunali la responsabilità per negligenza per causa del mancato servizio di raccolta dei rifiuti riconoscendo il diritto ai contribuenti di ricevere uno sconto fino al 40% sulla tassa sui rifiuti.


In pratica, nel caso si configurasse un'inadempienza da parte dell'amministrazione ovvero il mancato ritiro delle spazzatura, tenuto conto, in quanto determinante, sarà la distanza del contribuente dal primo punto di raccolta, il cittadino avrà diritto ad uno sconto fino ad arrivare al 40% dell'importo.


Ne deriva, pertanto, che i comuni devono svolgere accuratamente il servizio di raccolta dei rifiuti in caso contrario la Corte ha sancito che la mancata raccolta dei rifiuti, quindi, trattandosi di un grave disservizio, comporterà la riduzione della tassa.


In virtù degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 1 novembre 1993, n. 507, sappiamo che la tassa dei rifiuti solidi urbani e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa dai cittadini indipendentemente dal fatto che gli stessi utilizzino il servizio, ma è pur vero che la mancata raccolta da parte dei comuni rappresenta per gli utenti un servizio non usufruibile, così da consentire, una riduzione del tributo.


Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa e' dovuta anche quando nella zona in cui e attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.


La tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita' ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.


Il tributo è corrisposto dagli utenti in base la tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata dall'amministratore con le modalita' di cui all'art. 63, comma 3.


Stante, a quanto sancito dalla Corte di cassazione, la determinazione del tributo TARI, non può essere collegato al concreto utilizzo del servizio ma ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi. Risulta, invero, come già abbiamo citato, che la tassa sui rifiuti va applicata per detenzione e occupazione di locali e aree oggetto di produzione dei rifiuti. E' il caso di ricordare che la legge stessa, comunque, ha già previsto delle riduzioni, ma che comunque tali riduzioni sono consentite solamente se previste dal regolarmente approvato dal comune.


La sentenza della Cassazione, in tanto, ha riconosciuto i presupposti, affermando il diritto a una riduzione fino al 40% della Tari per il mancato svolgimento del servizio di raccolta, da calcolarsi in percentuale da determinare in relazione alla distanza dell'abitazione del contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale.


Un altro aspetto di particolare importanza, riguarda i bollettini di pagamento F24, molti consumatori ci contattano per richiedere informazioni e controlli circa, il corretto calcolo della tassa sui rifiuti, quale sia l'importo applicato in relazione ai soggetti e quale invece va calcolato in base i metri quadri dell'immobile, altri, ci contattano invece, semplicemente per capire i criteri di calcoli effettuati dal comune.


Come accade spesso, il contribuente a volte paga l'importo trascritto nei bollettini senza conoscere effettivamente i calcoli che hanno determinato l'importo.


Dai nostri interventi, effettuati presso i comuni, ci viene spesso riferito che la responsabilità per la mancata raccolta dei rifiuti è delle Società che Gestiscono i rifiuti, a queste risposte ci viene spontaneo domandare, ma voi perchè non vigilate sull'attività svolta dei gestori?


La ns. Associazione invita tutti i consumatori, i quali avessero dei dubbi riguardanti i calcoli TARI di contattarci ai numeri sotto descritti o scriverci a mezzo mail.



A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti

Regione Sicilia/Palermo

Via Catania, 146 – 90141 Palermo – Tel/Fax 091 5080178 mob. 333 9445449

Mail: palermo1@euroconsumatori.eu







18 ottobre 2020

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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