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POSTE PRIVATE: sono valide le notifiche di Atti Giudiziari e Amministrativi effettuate dalle Agenzie di Poste Private?

REGIONE: SICILIA

Nell'anno 2017 è iniziato il procedimento di liberalizzazione e regolamentazione del settore postale inerente i servizi delle notifiche degli atti giudiziari e delle multe, con l’approvazione della Legge n.124 del 4 agosto 2017. La legge ha infatti liberalizzato l’ultimo segmento di servizi postali ancora riservato a Poste Italiane ed ha attribuito all’Autorità AGCOM il compito di determinare, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative a tali servizi.

Con l'Ordinanza Interlocutoria n. 11016 del 19 aprile 2019, è stata sollevata dalla Cassazione la questione delle notifiche effettuate tramite il servizio di Poste Private. E' stato chiesto, per l'appunto, alle Sezione Unite, di valutare se la notifica effettuata da parte di agenzie private comporta nullità oppure inesistenza.

L’art.1, comma 57, lett. b), ha infatti disposto la decorrenza dal 10 settembre 2017 dell’abrogazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n.261/1999 affidando in esclusiva a Poste Italiane S.p.a. i servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla Legge 890/1982 e delle violazioni del codice della strada di cui all’art. 201 del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992, ed ha inserito la possibilità di rilasciare nuove licenze a soggetti diversi da Poste Italiane per notificare Atti giudiziari ex legge n.890/82 e Atti giudiziari per violazione del Codice della Strada.

Il tutto però, è subordinato al rilascio da Parte dell'Autorità AGCOM, delle effettive autorizzazioni (Sent. Cass. n. 23887/2017).

Con il decreto del ministero dello sviluppo economico del 19 luglio 2018, G.U. n. 208, del 7 settembre è stato infatti disciplinato il rilascio delle licenze individuali per i servizi di notificazione sino ad ora attribuito in esclusiva alla società Poste Italiane per la notifica degli atti giudiziari e degli atti riguardanti le infrazioni al codice della strada.

Tale abrogazione, comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari.

Secondo la Cassazione Sent. n.13073 del 2016 la notifica delle cartelle esattoriali si riteneva valida solo quando l'Ente di Riscossione avesse consegnato la busta per notifica al servizio Poste Italiane e a sua volta, quest'ultima, si fosse valsa di una collaborazione esterna affidando l'incarico di notifica ad una agenzia privata. In tal senso la giurisprudenza, ha sostenuto che il rapporto tra l'Ente Poste e l'incarico affidato ad un'agenzia privata esterna, la responsabilità per l'attività di recapito permane sempre e comunque in capo al primo.

Oggi le cose sono ben diverse, con l'introduzione della legge n. 124/2017, infatti, è stato per così dire eliminato il monopolio a Poste Italiane nella notifica degli atti giudiziari della pubblica amministrazione.

Se prima era possibile contestare le notifiche fatte da poste private, adesso, non lo è più, proprio a causa dell'intervenuta riforma legislativa che ha automaticamente superato le precedenti.

Adesso, anche i soggetti privati hanno assunto potere di certificare l'avvenuta notifica di una raccomandata. Possiamo dunque dire, che le cartelle esattoriali, oggi, possono essere consegnate con i servizi di poste private senza che ciò determini nullità dell'atto.

Tuttavia, però, le agenzie di Poste private per effettuare il servizio di notifica devono essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale.

Facendo un passo indietro, il noto articolo 149 del codice di procedura civile recita espressamente che la facoltà di notificare gli atti giudiziari è del servizio postale. La legge 53/1994 attribuisce agli avvocati la facoltà di notificare gli atti senza l'intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario, tramite il servizio postale.

Tutto questo, oggi, con la liberazione del mercato, non esiste più.

Se tutto ciò fin qui detto, ci porta a pensare che l'orientamento giurisprudenziale sia del tutto cambiato, dall'altro, una recente sentenza n. 126/2018 della CTP di Potenza ha eccepito la nullità e l'illegittimità di un atto, ossia una Cartella Esattoriale riguardante un'iscrizione ipotecaria, per inesistenza giuridica della notifica posta in essere in violazione dell'art. 26, Dpr n.602/73, nonché dell'art. 4, co.5 del D.lgs n. 261/99.

Sulle motivazioni della suddetta sentenza si legge:

La notifica di un atto amministrativo contenente una pretesa tributaria effettuata mediante un servizio gestito da soggetto licenziatario privato, deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria ex art.156 cpc, atteso che l'art. 4, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle poste Italiane S.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla legge n. 890/82.

E' il caso di dire, comunque, che fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi, debba trovare ancora conferma l'orientamento sopra espresso.

Inoltre, a seguito della legge n. 124/2017 di cui sopra argomentato, l'estensione delle notifiche degli atti tributari anche in favore delle agenzie di poste private, sarebbe solamente applicabile agli operatori se provvisti di Autorizzazioni e Regolamento, numerose pronunce di merito hanno statuito l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto tributario, inviato a mezzo poste private, privi delle prescritte licenze.

Nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, con la recentissima Sentenze delle Sez. Unite n. 8416/2019 del 26/03/2019 è stato affermato che le notifiche effettuate a mezzo il servizio di Poste Private sono legittime a partire dal 30 Aprile 2011. I provvedimenti di ordinanza-ingiunzione emanati dall'autorità amministrativa competente di cui alla Legge n. 689/81 (atti amministrativi) risultano regolarmente legittimati alla relativa notificazione a mezzo il servizio di posta privata.


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20 giugno 2019

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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