AGENZIA DELLE ENTRATE: L'avviso di accertamento va annullato se il Fisco non esamina le memorie difensive del contribuente.
REGIONE: SICILIA
Il principio di cooperazione tra fisco e contribuente molto spesso viene violato, desidero pertanto sottolineare l'art. 12 della Legge n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente) che stabilisce espressamente l'obbligo degli uffici impositori di valutare le osservazioni e le richieste presentate dal contribuente, infatti, egli ha facoltà di comunicare entro 60 giorni dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni di controllo le memorie difensive. L'ufficio delle Entrate non può ignorare le memorie difensive del contribuente svolte in virtù dell'autotutela. L'accertamento fiscale emesso dall'Agenzia delle Entrate senza che vengano considerate le osservazioni del contribuente è illegittimo. A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria di Milano, la quale, con Sentenza n. 275/12, ha annullato un accertamento fiscale, emesso a seguito di processo verbale di contestazione. L'atto attraverso il quale i verificatori verbalizzano eventuali violazioni del contribuente può essere contestato dal contribuente e devono essere assolutamente considerati tutti i rilievi svolti dallo stesso, i quali sono volti a contestare le operazioni di verifica.
Le deduzioni del contribuente devono essere prese in considerazione dagli uffici impositori, l'Agenzia delle Entrate non può e non deve ignorare tali memorie, l'innosservanza viola la legittimità, la quale viene riconosciuta dai principi costituzionali della legge.
Con la recente sentenza del 27 giugno 2014, n. 3467, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha annullato un avviso di accertamento non motivato in ordine al mancato accoglimento delle ragioni esposte dal contribuente in sede di memorie difensive al prodromico processo verbale di contatazione, presentate ai sensi del 7° comma dell'art. 12 della legge n. 212/2000.
Ebbene ricordare, che ogni contribuente ha l'inviolabile diritto di esaminare quanto contestatogli dagli accertatori durante le operazioni di verifica entro i termini stabiliti dalla legge e cioè (60 giorni) l’Ufficio ha il dovere di concedere tale termine e soprattutto di rispondere, in sede di emissione dell’atto, alle eccezioni del contribuente pena la nullità dell’accertamento fiscale. La motivazione del provvedimento dovrà consistere nell'esposizione delle ragioni logico-giuridiche della decisione, nel rispetto dei canoni di sufficienza e ragionevolezza.
1 febbraio 2015
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu