EREDITA' ED IMU: casi particolari di applicazione imu
REGIONE: SICILIA
Numerose telefonate hanno invaso i ns. uffici in riferimento ai tanti dubbi scaturiti per il corretto calcolo di pagamento ai fini IMU 2013 a seguito di intervenuta successione per morte di uno dei coniugi. Le domande che ci hanno posto si riferiscono al metodo di applicazione IMU ai superstiti che continuano ad abitare nello stesso immobile.
Vi rappresentiamo una risposta che a carattere generale cerca di soddisfare le tante domande.
Prendiamo in riferimento una famiglia composta da un genitore superstite e 4 figli.
Ai fini IMU, per quanto riguarda la casa coniugale, il soggetto passivo è il coniuge superstite anche se vi dimorano i figli maggiorenni poichè risulta l'unico titolare di diritto reale di abitazione.
Con l'apertura della successione cioè dalla data di morte di uno dei coniugi, il coniuge superstite acquisisce il diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, vale a dire che il coniuge superstite vanta la totale titolarità di abitazione e per tanto è l'unico solidale al pagamento IMU, se dovuto, mantenendo i calcoli agevolati con detrazione di 200,00 euro per detrazione prima casa e 50 euro di detrazione per ogni figlio che non abbia superato i 26 anni, nel totale però, le detrazioni non possono superare la soglia di 400,00 euro. Si ricorda che, tranne gli immobili appartenenti alle categorie di lusso, ville e castelli l'IMU per la prima casa non è più dovuta.
Tutto fin qui sembra facile, vediamo adesso se parte dell'immobile è situato in modo, magari in porzioni di piani divisibili e quindi il coniuge superstite decide di favorire la figlia sposata cedendole l'appartamento ad uso gratuito per venire a vivere con la sua famiglia.
Si verrebbe a creare così che, la figlia alla quale il genitore ha ceduto la parte di casa, essendo un nucleo di famiglia a parte, verrebbe ad usufruire delle agevolazioni come prima casa e quindi andrebbe esonerata dal pagamento IMU in quanto abolita, mentre, sia il coniuge che i tre figli, essendo anch'essi proprietari, andrebbero a pagare in riferimento alle quote di proprietà assunte all'atto della successione, ma andrebbero a pagare l'IMU come seconda casa mantenendo i calcoli con l'applicazione dell'aliquota ordinaria.
29 gennaio 2014
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu