SKY ITALIA: Utilizzo della smart card fuori dall'ambito domestico.
REGIONE: SICILIA
Il Giudice di Pace di Casarano ha emesso una importante sentenza riguardo al caso di un utente che, avrebbe utilizzato la smart card non in ambito domestico come da contratto, ma, in un bar, ovverosia in un luogo esposto al pubblico. Un ispettore incaricato di SKY Italia, dopo essersi presentato ha redatto un verbale attestando la non regolarità contrattuale.
Il Giudice di Pace di Casarano oltre a dichiarare la nullità della grossa penale richiesta da Sky Italia per l’utilizzo della smart card fuori dall’ambiente domestico ha ritenuto affermare l'illegittimità della pretesa di pagamento in quanto è stato dichiarato nullo il verbale ispettivo anche a seguito del fatto che l’ispettore nel corso del controllo non solo non ha individuato tra i presenti il titolare del bar, ma non ha neanche provveduto a farsi riconoscere e individuare attraverso la presentazione di un documento valido. Molti sono i casi ormai eclatanti, addirittura molti abbonati ricevono lettere intimidatorie in cui oltre la richiesta di pagamento di una penale, viene dichiarato uno pseudo controllo ispettivo.
L’Avv. Albano Adorno Giudice di Pace di Casarano, ha inoltre ritenuto vessatoria la clausola che stabilisce il foro diverso da quello coincidente con il domicilio elettivo o con il comune di residenza dell’abbonato alla televisione satellitare; allo stesso modo, tra le motivazioni che hanno portato alla nullità del verbale dell’ispettore c’è quella relativa proprio al fatto che la verbalizzazione abbia assunto i caratteri dell’unilateralità.
Il contratto scritto, inoltre, secondo il Giudice, contiene tra le altre una clausola vessatoria data proprio dalla penale prevista in caso di utilizzo scorretto della smart card.
La quantificazione del danno spetta all'ispettore che avrebbe riscontrato anomalie durante il suo controllo in un esercizio pubblico. Possiamo dire, come affermato dal Giudice di Pace che, la valutazione del pregiudizio è un atto necessario e indispensabile per escludere lo squilibrio dei diritti in relazione al contratto sottoscritto con SKY Italia.
A.E.C.I. Palermo 1
Agostino Curiale
27 settembre 2013
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