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BADANTI, CONVIVENTI E CANONE RAI. ECCO COME EVITARE IL DUPLICE BALZELLO.

8 aprile 2016

Associazione Consumatori
Roma - 08 aprile 2016  -  Come abbiamo avuto modo di scrivere Il CANONE RAI è una delle imposte più detestate dagli italiani (semmai esista una tassa pagata con trasporto). Inevitabile che molti siano indotti a cercare di evitarsi il doloroso balzello e, in risposta a questa esigenza, in rete sono nati molti articoli che invitano alla “disobbedienza fiscale”.

Nel nostro articolo ATTENTI ALLE FACILE PROMESSE: ECCO UNA GUIDA SUL CANONE RAI  che vi invitiamo a leggere e spiegato a chi spetta pagare il canone televisivo ai sensi dell’articolo 10 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 78). - Decreto convertito in l. 4 giugno 1938, n. 880, parla chiaro “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.”

Come spiegato bene, sul sito La Legge per tutti, la convivenza Uno di questi casi è quello della convivenza di fatto, ossia quando due o più persone non costituiscono un nucleo familiare e tuttavia abitano sotto lo stesso tetto. Si pensi al caso di più studenti che dividono le spese dello stesso appartamento o di un ospite stabile in casa altrui o, ancora, di una giovane coppia che, non sposata, ha appena iniziato un percorso di convivenza. In queste ipotesi, tanto il titolare dell’apparecchio quanto l’ospite sono tenuti a corrispondere il canone: e ciò anche se quest’ultimo non ha acquistato alcun apparecchio né ha mai stipulato un contratto per la paytv.   La ragione di tale anomalia è implicita nella natura del canone Rai, imposta dovuta sul “possesso” del bene e non sulla “titolarità”: per cui, se lo stesso televisore è posseduto da più persone, sono tutte tenute a corrispondere l’imposta e il pagamento da parte dell’uno non esclude quello degli altri.

LA SOLUZIONE
Per evitare tale duplicazione di costi è necessario dimostrare che il possesso dell'apprecchio è del soggetto che ne detiene l'utilizzo esclusivo, e non all’altro convivente. Per esempio l'apparecchio della casa in cui vive la badante è in un mobile sottochiave o la classica casa abitata da studenti e l'apparecchio televiso è nella stanza dell'utilizzatore.

Rimane la sensazione che la RAI, come negli anni precedenti, ci stia provando al netto di una legge vecchia e desueta. E' necessario un intervento del legislatore per ammodernare una legge del 1938.
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