ANTITRUST: PROCEDIMENTO CONTRO GDF SUEZ ENERGIA ITALIA S.P.A. E GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. PER ATTIVAZIONI NON RICHIESTE
27 luglio 2015

Roma - 17 luglio 2015
- Con bollettino n. 16 del 11/05/2015 l'AGCM avvia l'istruttoria in relazione al procedimento contro GDF Suez in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento) adottato con delibera dell’Autorità del 5 giugno 2014.
La società GDF Suez, nell’esercizio della propria attività, avrebbe posto in essere pratiche commerciali scorrette, nei confronti di consumatori o piccole imprese, consistenti:
a) nell’attivazione di forniture non richieste di energia elettrica e/o gas in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà o sottoscrizione del contratto da parte del cliente;
b) nella comunicazione, tramite gli agenti e/o gli operatori di call center, di informazioni ingannevoli od omissive in ordine ai motivi della visita/telefonata, all’identità del professionista o alle caratteristiche e condizioni economiche dell’offerta commerciale al fine di attivare forniture non richieste di energia elettrica e/o gas;
c) ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento.
Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 15 aprile 2015, prot. n. 29060, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti di GDF Suez Energia Italia S.p.A. e GDF Suez Energie S.p.A., volto ad accertare l’eventuale violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b), f) e g), 22, 23, lettere d) e t), 24, 25, lettere a), c) e d), e 26, lettera f), nonché degli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 66-quinquies, del Codice del Consumo, in ragione delle modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti fuori dai locali commerciali e a distanza adottate dal professionista.
Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso inoltrando apposita istanza, debitamente sottoscritta, contenente ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento l’indicazione:
i) delle proprie generalità o ragione sociale;
ii) dei recapiti telefonici, di posta elettronica o fax;
iii) del riferimento al procedimento nel quale si intende intervenire;
iv) di una adeguata motivazione circa lo specifico interesse ad intervenire, anche con riferimento al contributo che il richiedente può apportare all’istruttoria.
Le nostre sedi sono comunque a disposizione di tutti i consumatori per poter ricorrere nei confronti del gestore e, in generale, nei confronti di tutti gli gestori.
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