TIA CON IVA E TARSU SENZA IVA: CHIARIMENTI SUL RIMBORSO IVA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
8 giugno 2010
Grazie alla disposizione interpretativa contenuta nella manovra finanziaria del 31 maggio 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica D.L. 78/2010, art. 14, c. 33) il Governo ha in via definitiva chiarito che sul pagamento della TIA (Tariffa d’Igiene Ambientale) l’IVA è dovuta. Non è previsto quindi alcun rimborso dell’IVA versata.
Tale disposizione è stata poi confermata dalla legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010.
Per lo smaltimento dei rifiuti esistono al momento due tipologie di tributi: la tariffa d’igiene ambientale (TIA) e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
Mentre la TARSU, imposta di natura tributaria, non è assoggettata ad IVA, la TIA è un corrispettivo che l'utente paga al servizio urbano di raccolta di rifiuti, nell'ambito di un rapporto contrattuale. Tale tariffa dunque è assoggettata ad IVA e non è di natura tributaria: ciò comporta che per la riscossione e le sanzioni non si dovrà seguire l’iter dei tributi.
Questo sarà un vantaggio per il consumatore, perché le conseguenze per il mancato pagamento saranno dunque meno gravose per il cittadino.
La confusione sul trattamento e sulla natura giuridica deve essere ricondotta al decreto Ronchi (D.Lgs.22/97, art. 49 attuato dal D.P.R. 158/99) che aveva previsto la progressiva introduzione della TIA (tariffa d’igiene ambientale) al posto della TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).
I Comuni italiani hanno iniziato ad adeguarsi alla legge, introducendo la TIA al posto della TARSU, disciplinandone la riscossione tramite specifici regolamenti. Ma le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 hanno congelato i termini di attuazione, decretando che i Comuni avrebbero dovuto mantenere, fino a tutto il 2009, lo stesso sistema di tassazione del 2006.
Nel 2006 il D.Lgs 152/06, il cosiddetto “decreto ambientale”, è intervenuto a ridefinire la TIA: ma, in assenza di un decreto attuativo, i Comuni non possono applicare la TIA secondo le nuove disposizioni del Codice ambientale.
La mancanza di un regolamento attuativo ha lasciato i Comuni liberi di applicare facoltativamente la TIA o la TARSU e ha permesso il dilagare della confusione tra tariffa e imposta, tra IVA dovuta e non.
La Corte Costituzionale, poi, chiamata a pronunciarsi in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti, con la sentenza n. 238 del 24.07.2009, ha affermato che sulla TARSU e sulla TIA non è possibile applicare l’IVA. Di conseguenza si era ritenuto possibile chiedere il rimborso dell’IVA.
Ma con la recente disposizione, il Governo ha definitivamente chiarito l’interpretazione da attribuire alla TIA. Riportiamo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010 (D.L. 78/2010, art. 14, c. 33, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010):
“le disposizioni di cui all’art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente dall’entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.”
Per chiarimenti e delucidazioni, come sempre, contattate le sedi A.E.C.I. o inviate una mail a info@euroconsumatori.eu.