ENERGIA: BOLLETTE RATEIZZABILI ANCHE DOPO LA SCADENZA, RAFFORZATE LE GARANZIE IN CASO DI COSTITUZIONE IN MORA
11 giugno 2015
Roma - 08 giugno 2015
- La nuova delibera dell'AEEG, arriva, secondo la nostra Associazione di Consumatori, con troppo ritardo. Il consumatore si è trovato, sino ad oggi, spesso ostaggio degli operatori energetici pronti alla minaccia del distacco per morosità.
Una delibera importante, insomma, in un periodo di gravi e grandi difficoltà economiche ma che arriva, secondo A.E.C.I. troppo tardi. Vediamo la delibera nel dettaglio.
Possibilità di richiedere la rateizzazione delle bollette di elettricità e gas anche
dopo la scadenza di pagamento, con un allungamento dei tempi a disposizione, e
rafforzamento delle garanzie per i clienti non regolari nei pagamenti in caso
di costituzione in mora. Sono le principali novità in tema di morosità
approvate dall’Autorità con la delibera 258/2015/R/com.
In particolare, per i
clienti serviti nei regimi di tutela, la richiesta per ottenere il pagamento a
rate ora potrà essere effettuata anche entro i 10 giorni successivi al termine
fissato per il pagamento della fattura (finora la domanda non poteva essere
inviata dopo la scadenza), cioè entro 30 giorni dalla sua emissione, invece dei
20 attuali.
Inoltre, a tutela dei consumatori, la comunicazione di messa in
mora sarà obbligatoria per tutte le fatture per le quali non risultino i
pagamenti, anche per quelle scadute nel periodo in cui è già in corso una
precedente procedura di mora, altrimenti il venditore non potrà richiedere la
sospensione della fornitura.
Per i servizi di tutela elettricità e gas viene
quindi garantito più tempo per richiedere la rateizzazione, che deve essere
obbligatoriamente offerta al cliente ad esempio in alcuni casi di fatturazione
a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per
malfunzionamento non imputabile al cliente. Vengono poi rese omogenee le
disposizioni sulla rateizzazione nei due settori. Il provvedimento si inquadra
in un processo di modifiche del mercato retail che prevede anche interventi
ritenuti prioritari sulle modalità per incentivare la fatturazione su consumi effettivi
o autoletture e per la piena implementazione del Sistema Informativo Integrato
(SII). In generale le regole sulla procedura di messa in mora hanno l’obiettivo
di evitare la sospensione della fornitura per morosità qualora il cliente non
abbia ricevuto la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento, con
riferimento a ciascuna fattura non pagata.
L’Autorità già dal 2013 ha affinato
la regolazione sul tema che stabilisce tempistiche certe, documentate e
congrue, sia per il termine ultimo di pagamento dopo la costituzione in mora,
sia per la successiva richiesta di sospensione della fornitura in caso di
prolungato inadempimento del cliente1 . Inoltre, prima di richiedere la
sospensione per morosità in caso di conguagli o di importi anomali, il
venditore deve comunque rispondere ai reclami scritti dei clienti.
Per
garantire che le risposte in caso di contestazione degli importi siano
pienamente esaustive circa la correttezza della fatturazione, con un lavoro
congiunto con le Associazioni dei consumatori e degli operatori, verranno
definiti nuovi obblighi in tema di contenuti minimi delle stesse risposte. 1 In
caso di bollette non pagate, il venditore non potrà procedere alla richiesta di
sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente finale, per
raccomandata, una comunicazione di messa in mora con l’evidenza, tra gli altri,
del termine ultimo entro il quale il cliente è tenuto a provvedere al pagamento
e del termine minimo tra questa scadenza e la data in cui potrà essere richiesta
la sospensione della fornitura (termine che non potrà essere inferiore a 3
giorni lavorativi calcolati dall’ultimo giorno utile per il pagamento).
La
comunicazione, nel caso in cui il venditore non sia in grado di documentare la
data di effettivo invio della raccomandata, dovrà essere consegnata al vettore
postale entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla sua emissione; inoltre,
sempre in questo caso, dovrà essere garantito dall’emissione un tempo minimo di
20 giorni solari per il pagamento da parte del cliente finale.
Nel caso in cui
il venditore prenda a riferimento la data di effettivo invio della raccomandata
contenente la costituzione in mora, il termine minimo di pagamento non potrà,
invece, essere inferiore a 15 giorni solari decorrenti dall’invio raccomandata
stessa. In caso di mancato rispetto delle regole - ora rafforzate e chiarite
rispetto a quanto previsto dalla regolazione passata - sono previsti indennizzi
automatici per il cliente: 30 euro se la fornitura viene sospesa per morosità nonostante
il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora per raccomandata;
20 euro se la fornitura viene sospesa per morosità e il venditore, pur avendo
inviato la raccomandata, non ha rispettato le tempistiche previste.
In questi
casi inoltre non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore
corrispettivo per la sospensione o riattivazione della fornitura. Inoltre,
sempre in tema di tutele e trasparenza, dal 1° settembre il venditore, anche se
si avvale di un altro operatore per i rapporti col distributore, sarà obbligato
a integrare il contratto con nuove previsioni a tutela del cliente e della
continuità del servizio2 . Nei casi di clienti con morosità reiterata, se non
hanno diritto al bonus sociale, si potrà invece prevedere la possibilità di un
incremento del deposito cauzionale, con una riduzione dei tempi obbligatori per
il pagamento delle bollette dalla costituzione in mora (10 giorni circa
rispetto ai 20 previsti per tutti). Vengono infine riviste le procedure di
switching, con la riduzione dei tempi per il gas (quest’ultime dal gennaio
2016) e allineate le tempistiche tra switching ordinario e quello ‘con riserva’
3 , prevedendo che in questo secondo caso aumentino le informazioni a
disposizione al venditore entrante.
E’ stato deciso di rinviare ad un
successivo provvedimento la definizione della nuova disciplina del sistema
indennitario, per il quale si prevede l’estensione anche al settore gas, mentre
si rinvia ad ulteriori approfondimenti ogni scelta sull’eventuale creazione o meno
di un elenco morosi. Per quanto riguarda il rapporto tra gli operatori, sono
stati definiti in modo più puntuale diritti e doveri di venditori e
distributori durante tutte le fasi di richiesta di sospensione della fornitura
per morosità.
Tra i principali interventi, la previsione di una disciplina per
incentivare maggiormente l’impresa di distribuzione a una gestione efficiente
delle proprie attività relative alla sospensione della fornitura, con
l’introduzione di specifici indennizzi e con l’obbligo per l’impresa di
distribuzione di sospendere la fatturazione o di stornare le fatture già emesse
se in ritardo rispetto ai tempi previsti per la sospensione o interruzione
della fornitura per morosità.
A seguito dell’intervento di sospensione o
interruzione al distributore è dovuta solo la metà degli importi relativi
all’erogazione del servizio di trasporto con riferimento al periodo compreso
tra il termine previsto dalla regolazione e l’intervento stesso. Con successivi
provvedimenti l’Autorità provvederà ad avviare un monitoraggio degli operatori
sulle prestazioni previste dalla regolazione in tema di sospensione delle
forniture.
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