MEDIAZIONE CIVILE: IL PRIMO INCONTRO E' SEMPRE GRATUITO
3 febbraio 2015
Primo incontro di mediazione sempre gratuito. Le spese di avvio o di indennità non sono infatti mai dovute. Lo ha stabilito la sentenza del Tar Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio scorso, che ha annullato l’art. 16, comma 2 e 9 del decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010. Ed essendo immediatamente esecutiva, il ministero della giustizia ha provveduto, tramite una nota diramata ieri, ad avvisare gli organismi di mediazione del fatto che «non è più possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio, né a titolo di indennità, in sede di primo incontro». Il Tar Lazio ha infatti accolto parzialmente un ricorso presentato dall’Unione delle camere civili di Parma, laddove sottolineava il «sopravvenuto contrasto tra il novellato art. 17, comma 5-ter, del dlgs 28/2010 e la disposizione di cui all’art. 16, commi 2 e 9, del dm 180/2010». L’art. 5-ter prescrive infatti che «nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione». Il comma 2 dell’art. 16 del dm 180/2010 prevede invece che «per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo».
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