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DICHIARAZIONE INFEDELE: IRAP FUORI DAL COMPUTO FINALE

3 febbraio 2015

Associazione Consumatori
La legge non conferisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’Irap. Ciò ha come conseguenza che nel calcolo per determinare il superamento della soglia di punibilità per il reato di dichiarazione infedele non rientra il debito dell’Imposta regionale sulle attività produttive in quanto non compresa fra quelle sui redditi in senso stretto. Questi i chiarimenti forniti dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4906 del 2 febbraio 2015, promette di sollevare un altro vespaio su un’imposta già molto discussa. Sulla base di questo principio la quarta sezione penale ha parzialmente annullato il sequestro preventivo per equivalente disposto sui beni di un imprenditore di Bari, accusato, fra l’altro, per dichiarazione infedele. Il Tribunale pugliese dovrà, dunque, ricalcolare il profitto del reato e l’eventuale superamento della soglia di punibilità al netto dell’evasione Irap. Nel passaggio chiave della sentenza i Supremi giudici mettono, infatti, nero su bianco che, per la quantificazione del profitto del reato il Tribunale erroneamente ha tenuto conto anche dell’asserito mancato pagamento dell’Irap, «laddove la legge non conferisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive (non trattandosi di un’imposta sui redditi in senso tecnico) e le dichiarazioni costituenti l’oggetto materiale del reato di cui all’art. 4 dlgs 74/2000, sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali Iva. «Il principio», ricorda ancora piazza Cavour, «si evince anche dalla circolare del ministero delle finanze 154/E del 4 agosto 2000, che motivava l’esclusione della dichiarazione Irap con la natura reale di siffatta imposta, che perciò considera non incidente sul reddito». Ma non solo. La Cassazione ha sottolineato, infatti, anche che ai fini del superamento delle soglie normative di punibilità nei reati tributari, le spese e gli oneri afferenti i ricavi e gli altri proventi concorrono a formare il reddito e sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultino da elementi certi e precisi. 

fonte: Italia Oggi
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