CARTA DI CIRCOLAZIONE DA AGGIORNARE ENTRO IL 3 NOVEMBRE
31 ottobre 2014
Carta di circolazione da aggiornare entro il 3 novembre: chiarimenti sulla
circolare del Ministero
Nessun obbligo per
atti precedenti al 3 novembre e per uso condiviso tra familiari
Patente e carta di
circolazione - Dopo i tanti commenti e dubbi sulla nuova normativa che prevede
l'obbligo di aggiornare la carta di circolazione di un veicolo non proprio in
uso per più di 30 giorni, facciamo un po' di chiarezza cercando di capire chi è
realmente coinvolto e chi può stare tranquillo al riparo dalle multe salate.
Ci si lamenta,
spesso a ragione, della poca chiarezza della legislazione italiana e nelle
ultime ore ne abbiamo avuto un esempio lampante con il clamore e gli allarmismi
che si sono sviluppati in merito alla notizia dell’aggiornamento del libretto di
circolazione con il nome dell’effettivo utilizzatore del veicolo,
previsto a partire dal 3 novembre 2014, di cui abbiamo scritto qualche giorno
fa. Vista la confusione che si sta creando in molti automobilisti forse è il
caso di provare a fare un po’ di chiarezza sulla normativa, su chi realmente
coinvolge imponendogli degli obblighi e su chi invece non è minimamente
toccato.
Tutto parte da una
circolare ministeriale del 10 luglio 2014 che riprende una normativa di qualche
anno fa del Ministero dei Trasporti e che a distanza di qualche tempo entrerà
in vigore a partire dal 3 novembre 2014.
A chi si rivolge? La
nuova normativa coinvolge in particolar modo coloro che operano nel settore
dell’autonoleggio, dei trasporti, delle auto aziendali o in comodato. Tuttavia
ci sono dei casi in cui non sono esclusi i privati, come ad esempio
nell’ipotesi di un veicolo intestato ad un persona che muore ed i cui parenti
ne facciano uso per più di 30 giorni, che è il termine massimo fissato per
l’utilizzo di un mezzo non proprio senza che subentri l’obbligo di
aggiornamento della carta di circolazione. La nuova normativa, nelle intenzioni
del legislatore, ha l’obiettivo di individuare più facilmente i responsabili
delle infrazioni e scoprire le intestazioni fittizie.
Ma quali sono i
casi specifici in cui è previsto l’obbligo di aggiornamento della carta di
circolazione? Si fa riferimento alle ipotesi in cui:
– Vi sia una
variazione della denominazione dell’ente;
– Vi sia una
variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
– Un soggetto abbia
la temporanea disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo
intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di
affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza
conducente;
– Si debba
procedere alla intestazione a norme di soggetti giuridicamente incapaci.
Per chi, nei casi
espressamente citati, non si adegua all’obbligo di aggiornamento della carta di
circolazione rischia sanzioni che vanno da un minimo di 705 euro ad un massimo
di 3.526 euro, alle quali si aggiunge anche il ritiro del libretto.
Ad offrire un ulteriore
chiarimento in merito all’identificazione dei soggetti oggetto della normativa
sono arrivate anche le parole di Maurizio Vitelli, Direttore Generale della
Motorizzazione, che all’Ansa ha dichiarato: “La norma riguarda
principalmente le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli
di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a
disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia
giudiziaria“.
I soggetti ai quali
viene imposto l’obbligo di far coincidere il nome dell’intestatario della carta
di circolazione con quello della patente possono mettersi in regola recandosi
alla Motorizzazione, agli sportelli del Dipartimento dei Trasporti. Nel caso
del comodato d’uso di veicoli aziendali il nome dell’utilizzatore non va
annotato sulla carta di circolazione, ma soltanto registrato alla
Motorizzazione che rilascerà la relativa ricevuta che in ogni caso non è
obbligatorio tenere a bordo.
Una volta precisato
a chi si rivolge la nuova normativa che impone la coincidenza del nome sulla
patente e sulla carta di circolazione del veicolo, è il caso di soffermarci
sull’ampia serie di esenzioni che restringe in maniera significativa il campo
d’applicazione.
Prima importante
questione da sottolineare è la non retroattività della norma, quindi per tutti
gli atti precedenti al 3 novembre 2014 non è previsto nessun obbligo,
dunque nessun rischio di multa, di aggiornamento della carta di circolazione,
fermo restando che questa può essere aggiornata facoltativamente.
Altro aspetto
importante, che riguarda migliaia di famiglie, è l’esenzione per tutti i
veicoli in comodato d’uso all’interno del nucleo familiare. Dunque nessun
obbligo o sanzione, per figli che guidano l’auto del padre, mogli che guidano
le auto dei mariti e così via. L’unico vincolo è che effettivo utilizzatore
(nome sulla patente) e intestatario del veicolo (nome sulla carta di
circolazione) condividano lo stesso indirizzo di residenza. Nei casi in cui un
privato prenda in prestito l’auto da un parente o da un amico, dunque quasi
certamente con un intestatario con un diverso indirizzo di residenza, risulta
difficile, in termini pratici, pensare che questo possa essere sanzionato dato
che si tratta di un tipo di accordo solitamente non accompagnato da documenti che
attestino il momento di inizio di una sorta di “locazione gratuita”, rendendone
di conseguenza impossibile l’accertamento di un eventuale scadenza del termine
di 30 giorni.
Infine l’obbligo di
aggiornamento della carta di circolazione non riguarda neanche coloro che
svolgono attività di autotrasporto con licenza e i rimorchi di massa superiore
alle 3,5 tonnellate. Dunque tra gli esenti ci sono anche gli iscritti all’Albo
autotrasportatori, i possessori di licenza in proprio e chi guida autobus, taxi
o noleggio con conducente.( http://www.motorionline.com)