AGCOM: NESSUN ADEGUAMENTO DELLA RETE DA PARTE DI ITALIACOM CHE DEVE RIMBORSARE GLI UTENTI
19 marzo 2014

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, nel corso della riunione del 13 marzo scorso, ha adottato un
provvedimento con il quale si ordina alle società Italiacom S.r.l. e
Italiacom.net S.r.l. la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli
utenti.
Il provvedimento (delibera n. 112/14/CONS, disponibile sul
sito web dell’Autorità) si è reso necessario per tutelare i clienti dei due
operatori ai quali sono stati ingiustificatamente addebitati e prelevati
importi non dovuti in occasione di una modifica delle condizioni contrattuali
comunicata il 15 ottobre 2013. Con essa si chiedeva ai clienti il versamento di
100 euro, a titolo di “contributo aggiuntivo una tantum”, giustificandolo con esigenze
di adeguamento della rete.
Nella sua decisione, l’Autorità ha rilevato che la condotta
tenuta dai due operatori ha causato un danno sia ai clienti che hanno
esercitato il diritto di recesso sia ai clienti che hanno accettato la modifica
contrattuale. Le verifiche disposte dall’Autorità hanno infatti appurato che ai
primi è stato ingiustificatamente addebitato l’importo di 100 euro a titolo di
costo di disattivazione mentre ai secondi è stato richiesto e prelevato
l’importo una tantum di 100 euro, comportamento altrettanto indebito in quanto
il presupposto addotto per la modifica – ossia la sopravvenienza di un costo aggiuntivo
per l’adeguamento della rete – era insussistente.
A conclusione del procedimento, l’Autorità ha quindi
ordinato alle società Italiacom e Italiacom.net di:
-
rimborsare o stornare, entro il termine di 15
giorni dalla notifica del provvedimento, le somme prelevate o, comunque,
contabilizzate, successivamente alla data del 15 ottobre 2013;
-
informare, entro il medesimo termine, tutti
gli utenti interessati, delle modalità con le quali il rimborso è avvenuto,
consentendo ai clienti, nel caso in cui il rimborso non fosse andato a buon
fine, di chiedere che sia effettuato con modalità alternative;
-
regolarizzare, entro il termine di 30 giorni,
la posizione contabile di tutti i clienti interessati dalla modifica, ritirando
anche le azioni di recupero crediti;
-
fornire all’Autorità, entro il termine di 45
giorni, informazioni dettagliate e analitiche sulle operazioni di rimborso e
storno effettuate in esecuzione del provvedimento
