NUOVA DIRETTIVA PER MAGGIORI GARANZIE PER ACQUISTI ON LINE
18 marzo 2014
Entra in vigore il decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014.
Infatti la nuova direttiva blocca di fatto la possibilità di fare contratti truffa, e nel caso essi vengano prodotti a danno dei consumatori nei servizi(energia, gas e acqua), il consumatore ha diritto di non pagare le fatture emesse.
Tutto ciò prevede che vengano cambiate anche regole in vigore come la delibera 153/12 di Aeeg sui contratti non richiesti che di fatto ha continuato a consentire ai venditore di truffare i consumatori, garantendo il parafulmine del pagamento della quantità di energia o gas utilizzata, con la sola riduzione di uno sconto previsto in delibera, circa il 3%.
Dal 14 giugno ci saranno quindi maggiori garanzie per i consumatori che acquistano online, telfonicamente o porta a porta.
Il Decreto n.21 del 21 febbraio, recepisce e attua nel nostro Paese la “Direttiva Consumatori”, modificando gli artt. da 45 a 67 del Codice del Consumo, e cioè le norme che regolano i contratti negoziati fuori dai locali commerciali (ad es., vendita porta a porta, cioè in un luogo diverso dai locali del professionista, ma alla presenza fisica e simultanea delle parti) e i contratti a distanza (ad es., online, o con qualsiasi mezzo di comunicazione che non preveda la presenza fisica e simultanea delle parti).Il Decreto, che si applicherà ai contratti a distanza e fuori dai locali commerciali conclusi (tra professionista e consumatore) a partire dal prossimo 14 giugno, stabilisce norme standard per gli aspetti comuni di queste due tipologie contrattuali, allo scopo di armonizzare, anche a livello europeo, una disciplina la cui frammentarietà ha da sempre costituito un importante ostacolo al funzionamento del mercato sia interno che transfrontaliero.
Ecco le principali novità introdotte dalla Direttiva:
- maggiori obblighi di informazione precontrattuale al consumatore: prima del contratto, il professionista deve fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, tutta una serie di informazioni dettagliate (compreso un promemoria sull’esistenza della garanzia legale e un modello tipo per l’esercizio del diritto di recesso);
- contratti conclusi telefonicamente: il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto;
- diritto di recesso: si passa dagli attuali 10 a 14 giorni per esercitare il diritto di recesso dal contratto (e fino ad 1 anno più 14 giorni in caso di omessa informazione sul diritto di recesso), tramite il modello tipo o presentando una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della propria volontà di recedere. Il professionista deve rimborsare il consumatore entro 14 giorni; entro lo stesso termine, il consumatore deve restituire il bene (le spese di spedizione sono a suo carico);
- restituzione del bene: il consumatore può restituire anche un bene deteriorato, ma risponde della diminuzione di valore dello stesso;
- passaggio del rischio: nei contratti in cui il professionista spedisce beni al consumatore, il rischio di perdita o danneggiamento si trasferisce dal venditore al consumatore solo nel momento in cui quest’ultimo entra materialmente nel possesso del bene (a meno che il consumatore abbia scelto un vettore diverso da quello del professionista);
- divieto di spese aggiuntive per pagamento con bancomat o carta di credito e per le linee telefoniche dedicate a disposizione del consumatore.*
FONTE: consumerismo.it
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