Con Decreto Ministeriale entrato in vigore nel settembre 2010 è possibile chiedere la sospensione della rata di mutuo prima casa a causa di sopravvenute impossibilità economiche e familiari (il cosiddetto FONDO DI SOLIDARIETA’).
Il fondo di solidarietà è stato istituito per far fronte alle diffuse situazioni di difficoltà che hanno determinato serie conseguenze per i consumatori.
È possibile ottenere la sospensione delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo di 18 mesi, salvo la disponibilità del fondo.
REQUISITI PER ACCEDERE AL FONDO
Per poter accedere al fondo occorrono i seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:
a. essere proprietari dell'immobile (abitazione principale del beneficiario) oggetto del mutuo;
b. avere la titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;
c. avere un indicatore ISEE -familiare- non superiore a 30.000 euro;
d .essere nella temporanea impossibilità di provvedere al pagamento delle rate, alla loro naturale scadenza, per il verificarsi dei seguenti eventi:
• perdita del posto di lavoro;
• morte o sopraggiunta condizione di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare;
• spese mediche o di assistenza domiciliare per un importo non inferiore a 5mila euro annui;
• spese per interventi edilizi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, per opere necessarie e indifferibili per un importo non inferiore a 5.000 euro;
• aumento della rata del mutuo a tasso variabile.
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