RICHIESTE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI. LA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI INVITA A VERIFICARE LA PRESCRIZIONE
19 giugno 2012
In questi giorni giungono molte
segnalazioni di richieste di pagamento da parte di società per la tariffa
rifiuti di anni precedenti. In questo caso come comportarsi. Partiamo dalla
prescrizione. Anche la tariffa rifiuti è soggetta alla prescrizione di 5 anni. In
particolare infatti il comma 161 dell’articolo 1 della legge 296/226 dispone: Gli enti locali, relativamente ai tributi di
propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o
infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento
d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al
contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento,
un apposito avviso motivato. Gli
avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
La società che presta il servizio raccolta rifiuti quindi non può richiedere importi relativi il 5 anno successivo alla richiesta. Tutte le richieste, le pretese delle stesse società sono facilmente opponibili.
Come comportarsi?
Molte delle società in questione hanno predisposto sistemi di autotutela. Il consiglio è quello di riferirsi ai metodi previsti dalle società in questione e comunque di spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno utilizzando anche il modulo che la nostra associazione di consumatori ha previsto (scaricabile dal nostro sito internet www.euroconsumatori.eu). In seconda istanza è possibile riferirsi alla nostra associazione per chiedere aiuto
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