Nullità della clausola “a prima richiesta” nei contratti di fideiussione: la novità della Cassazione
1 ottobre 2025

Cosa dice la pronuncia
La Cassazione, con la recente ordinanza n. 14687/2025,
ha sancito che la clausola “a prima richiesta” inserita nei contratti di
fideiussione può essere annullata per vessatorietà qualora deroghi al
termine semestrale previsto dall’art. 1957 del codice civile. minella.it
In sostanza, una pattuizione contrattuale che impone al
fideiussore di garantire “a prima richiesta”, superando arbitrariamente i
limiti temporali stabiliti dalla legge, è lesiva dei diritti del garante e può
essere dichiarata nulla. minella.it
Il problema della deroga al termine semestrale
L’art. 1957 c.c. stabilisce che, per i contratti di
fideiussione, il creditore ha l’onere di attivare l’azione entro sei mesi
dalla scadenza dell’obbligazione principale, pena la decadenza del diritto di
agire contro il fideiussore.
Se una clausola contrattuale elimina o modifica questo
termine senza una giustificazione valida, si crea uno squilibrio a favore
del creditore a discapito del garante. Secondo quanto stabilito, una tale
deroga viola le norme di protezione dei consumatori, in particolare quando la
clausola non è oggetto di negoziazione individuale. minella.it
Effetti pratici: quando la clausola “a prima richiesta” è
nulla
- Se
la clausola a prima richiesta deroga al termine semestrale in modo
non giustificato, può essere dichiarata nulla per vessatorietà.
- Una
volta annullata questa parte del contratto, torna pienamente operativa la
disciplina normale dell’art. 1957 c.c.
- Il
creditore non può pretendere il pagamento immediato in qualsiasi momento
senza rispettare i termini legali.
- Il
garante (fideiussore) può opporre la nullità della clausola e chiedere che
si applichi il regime legale protettivo.
Rapporto con altre pronunce e orientamenti
In dottrina e giurisprudenza si dibatte da tempo
sull’impatto della clausola “a prima richiesta” e sulla distinzione fra fideiussione
e contratto autonomo di garanzia. Alcune pronunce hanno ritenuto
sufficiente una richiesta extragiudiziale per evitare la decadenza prevista
dall’art. 1957 c.c. in presenza di clausola a prima richiesta. DB
Altri tribunali hanno invece evidenziato che la sola
presenza della clausola “a prima richiesta” non è sufficiente per trasformare
un contratto di garanzia in contratto autonomo, e che le eccezioni opponibili
dal garante devono poter essere valutate. Rivista Pactum
Con la pronuncia 14687/2025, la Cassazione chiarisce un
punto fondamentale: non si può derogare al regime temporale protetto dalla
legge senza correre il rischio di nullità per vessatorietà.
Implicazioni per i consumatori e per le associazioni
Cosa cambia per chi ha sottoscritto una fideiussione
Se hai firmato una fideiussione che contiene la clausola a
prima richiesta senza limiti e senza rispetto del termine semestrale, potresti
avere motivo per contestarla.
Puoi richiedere la dichiarazione di nullità della clausola e far valere che il
creditore debba rispettare i termini legali.
Ruolo delle associazioni di tutela
Le associazioni come la tua possono fare la differenza su
più livelli:
- Informazione
preventiva: avvisare cittadini e aziende sui rischi delle clausole
vessatorie nei contratti standardizzati;
- Assistenza
legale: aiutare nella redazione di contestazioni formali o ricorsi
giudiziari per far valere la nullità della clausola abusiva;
- Azioni
collettive o segnalazioni: richiedere interventi di Autorità di
controllo (es. Autorità Garante della Concorrenza) laddove le clausole
siano diffuse su larga scala.
I consigli per il consumatore
- Controlla
se la fideiussione che hai sottoscritto contiene la clausola “a prima
richiesta” e verifica se deroga il termine di sei mesi previsto dall’art.
1957 c.c.
- Se
sì, chiedi formalmente al creditore o alla banca la documentazione
contrattuale completa per verificare la legittimità della clausola.
- Rivolgiti
a un’associazione di consumatori o a un legale esperto in diritto dei
contratti e garanzie per valutare se proporre una contestazione o un
ricorso.
- In
eventuale contenzioso, punta sull’argomento della nullità per
vessatorietà e al diritto di opporre le eccezioni legittime al
creditore.
