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Nullità della clausola “a prima richiesta” nei contratti di fideiussione: la novità della Cassazione

1 ottobre 2025

Associazione Consumatori

Cosa dice la pronuncia

La Cassazione, con la recente ordinanza n. 14687/2025, ha sancito che la clausola “a prima richiesta” inserita nei contratti di fideiussione può essere annullata per vessatorietà qualora deroghi al termine semestrale previsto dall’art. 1957 del codice civile. minella.it

In sostanza, una pattuizione contrattuale che impone al fideiussore di garantire “a prima richiesta”, superando arbitrariamente i limiti temporali stabiliti dalla legge, è lesiva dei diritti del garante e può essere dichiarata nulla. minella.it

Il problema della deroga al termine semestrale

L’art. 1957 c.c. stabilisce che, per i contratti di fideiussione, il creditore ha l’onere di attivare l’azione entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, pena la decadenza del diritto di agire contro il fideiussore.

Se una clausola contrattuale elimina o modifica questo termine senza una giustificazione valida, si crea uno squilibrio a favore del creditore a discapito del garante. Secondo quanto stabilito, una tale deroga viola le norme di protezione dei consumatori, in particolare quando la clausola non è oggetto di negoziazione individuale. minella.it

Effetti pratici: quando la clausola “a prima richiesta” è nulla

  • Se la clausola a prima richiesta deroga al termine semestrale in modo non giustificato, può essere dichiarata nulla per vessatorietà.
  • Una volta annullata questa parte del contratto, torna pienamente operativa la disciplina normale dell’art. 1957 c.c.
  • Il creditore non può pretendere il pagamento immediato in qualsiasi momento senza rispettare i termini legali.
  • Il garante (fideiussore) può opporre la nullità della clausola e chiedere che si applichi il regime legale protettivo.

Rapporto con altre pronunce e orientamenti

In dottrina e giurisprudenza si dibatte da tempo sull’impatto della clausola “a prima richiesta” e sulla distinzione fra fideiussione e contratto autonomo di garanzia. Alcune pronunce hanno ritenuto sufficiente una richiesta extragiudiziale per evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. in presenza di clausola a prima richiesta. DB

Altri tribunali hanno invece evidenziato che la sola presenza della clausola “a prima richiesta” non è sufficiente per trasformare un contratto di garanzia in contratto autonomo, e che le eccezioni opponibili dal garante devono poter essere valutate. Rivista Pactum

Con la pronuncia 14687/2025, la Cassazione chiarisce un punto fondamentale: non si può derogare al regime temporale protetto dalla legge senza correre il rischio di nullità per vessatorietà.


Implicazioni per i consumatori e per le associazioni

Cosa cambia per chi ha sottoscritto una fideiussione

Se hai firmato una fideiussione che contiene la clausola a prima richiesta senza limiti e senza rispetto del termine semestrale, potresti avere motivo per contestarla.
Puoi richiedere la dichiarazione di nullità della clausola e far valere che il creditore debba rispettare i termini legali.

Ruolo delle associazioni di tutela

Le associazioni come la tua possono fare la differenza su più livelli:

  • Informazione preventiva: avvisare cittadini e aziende sui rischi delle clausole vessatorie nei contratti standardizzati;
  • Assistenza legale: aiutare nella redazione di contestazioni formali o ricorsi giudiziari per far valere la nullità della clausola abusiva;
  • Azioni collettive o segnalazioni: richiedere interventi di Autorità di controllo (es. Autorità Garante della Concorrenza) laddove le clausole siano diffuse su larga scala.

I consigli per il consumatore

  1. Controlla se la fideiussione che hai sottoscritto contiene la clausola “a prima richiesta” e verifica se deroga il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c.
  2. Se sì, chiedi formalmente al creditore o alla banca la documentazione contrattuale completa per verificare la legittimità della clausola.
  3. Rivolgiti a un’associazione di consumatori o a un legale esperto in diritto dei contratti e garanzie per valutare se proporre una contestazione o un ricorso.
  4. In eventuale contenzioso, punta sull’argomento della nullità per vessatorietà e al diritto di opporre le eccezioni legittime al creditore.
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