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AFFITTI IN NERO: ORA ANCHE L'INQUILINO PUO' REGISTRARE IL CONTRATTO

6 dicembre 2011

Associazione Consumatori
   Finalmente gli inquilini degli immobili ad uso abitativo, grazie all’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, possono registrare unilateralmente il contratto stipulato con il proprietario dell’immobile.
   Il diritto di denuncia unilaterale del contratto di locazione può essere esercitato:
- dai locatari (gli inquilini) che hanno stipulato con il locatore un contratto verbale;
-  nei casi in cui il contratto è stato registrato con un canone di locazione inferiore a quello effettivamente pagato;
- nei casi in cui sia stato registrato un contratto di comodato gratuito fittizio, che nasconde quindi un contratto di locazione vero e proprio.
 
Per la registrazione del contratto è necessario compilare dei moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate e reperibili anche sul sito internet dell’Agenzia: il modulo per la denuncia di un contratto verbale (vedi link), oppure, negli altri casi, il modello 69, reperibile alla pagina, con le relative istruzioni per la compilazione.
   In ogni caso, occorre dimostrare l’esistenza del contratto d’affitto che si vuole registrare, ad esempio con il contratto scritto e non registrato, o con le ricevute dei bonifici a favore del proprietario dell’immobile per il pagamento del canone di locazione, o con l’intestazione delle utenze domestiche…
  I contratti registrati in seguito alla denuncia da parte dei locatari (gli inquilini), avranno una durata di quattro anni, rinnovabili per altri quattro, come stabilito all’articolo 2, comma1, della legge 431 del 1998.

Il canone annuale di locazione sarà pari al triplo della rendita catastale (a meno che il canone concordato dalle parti sia inferiore), con un enorme risparmio per gli inquilini, nel caso in cui le tariffe d’estimo sulle quali si calcola la rendita catastale non siano state recentemente aggiornate. Dal secondo anno, inoltre, ci sarà l'adeguamento del canone di locazione, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai.
   Per la mancata registrazione del contratto, come chiarisce anche la circolare 26/E dell’1 giugno 2011 dell’Agenzia delle Entrate, devono comunque essere corrisposte le sanzioni previste dal nostro ordinamento per la registrazione tardiva, avvenuta cioè dopo 30 giorni dalla stipula del contratto. In particolare la sanzione amministrativa può variare dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta (corrispondente al 2% del canone di locazione pattuito) con gli interessi. 

   È possibile avvalersi anche dell’istituto del ravvedimento operoso, che prevede una riduzione sulla sanzione da corrispondere, nel caso di adempimento spontaneo, anche se tardivo, al pagamento dell’imposta dovuta entro termini previsti normativamente.

   Come sempre, potete ricevere informazioni e assistenza dai nostri esperti per telefono nella sede A.E.C.I. a voi più vicina, per e-mail (helpdesk@euroconsumatori.eu) e tramite la CHAT ON LINE su www.euroconsumatori.eu.

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