E NULLA LA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DI MOTIVAZIONE
20 ottobre 2011
La cartella esattoriale deve chiaramente indicare le motivazioni della pretesa nei confronti del contribuente.
Diversamente l’atto è illegittimo è dunque va annullato.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.177/22/11), la quale, allineandosi ad altre precedenti sentenze già commentate nei mesi scorsi (si ricorda la sentenza CTR Puglia n.85/09/11), dichiara la palese illegittimità di quegli atti tributari privi dei requisiti minimi di trasparenza volti a far comprendere la natura della pretesa e l’operato dell’Ufficio.
Proprio in merito alla cartella esattoriale opposta dal contribuente, i giudici della Commissione chiariscono che “è completamente priva di motivazione, non è indicato neppure che il ruolo sarebbe conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione”.
Non vi è dunque trasparenza dell’operato dell’Ufficio in violazione del diritto di difesa del contribuente. Ne segue che gli importi iscritti al ruolo potrebbero essere probabili ma non anche certi e dovuti. Ne deriva, pertanto, che solo un atto trasparente e facilmente leggibile (e controllabile) da parte del contribuente può rispettare i canoni di un atto legittimo, in quanto non crea alcun dubbio in merito alle somme richieste.
Si ricorda, infatti, che lo Statuto dei Diritti del Contribuente (legge n.212 del 27/07/2000) prevede espressamente all’articolo 7 che tutti gli atti tributari devono essere sufficientemente motivati “indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione
AECI si augura, dunque, che la predetta sentenza possa costituire un primo passo verso una maggiore attenzione ai diritti fondamentali dei consumatori utenti, e ricorda che i suoi uffici provinciale e territoriali, sono a disposizione per valutare eventuali ricorsi.