MULTE: TEMPI DIMEZZATI PER I RICORSI. Cosa cambia con l'entrata in vigore del D. Lgs 150/2011
4 ottobre 2011
Dal 7 ottobre 2011 i tempi per fare ricorso contro multe subite e ritenute ingiuste sono di 30 giorni e non più 60.
Entra in vigore, infatti, il D. Lgs. n. 150/2011 recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della Legge 69/2009”.
Tutte le opposizioni – da quelle contro le violazioni del codice della strada a quelle delle norme antiriciclaggio – sono state messe sotto lo stesso tetto del rito del lavoro: il che ha comportato come conseguenza l'identità dei termini per fare ricorso, cioè 30 giorni.
Il D. Lgs. n. 150/2011 è inoltre il provvedimento che ha ridotto dagli attuali 33 a solo 3 riti civili utilizzabili nei procedimenti non contenziosi: il rito del lavoro, quello ordinario e quello sommario di cognizione.
Vediamo le principali NOVITA' del Decreto Legislativo e le CONSEGUENZE nel nostro vivere quotidiano.
Le infrazioni stradali
È la parte più rilevante, poiché i tempi sono stati letteralmente dimezzati: il termine entro il quale recarsi dal Giudice di Pace per tentare l'annullamento del verbale, passa da 60 a 30 giorni dal ricevimento; se il presunto contravventore risiede all'estero per ricorrere ci sono comunque 60 giorni.
I termini decorrono dalla data di contestazione della violazione oppure dalla notificazione del verbale di accertamento.
Le multe finiscono in ogni caso, a prescindere dall'importo in gioco, sui tavoli del Giudici di Pace e il dimezzamento dei termini per il ricorso avrà conseguenze sulle dichiarazioni di inammissibilità per ritardo nella proposizione dei ricorsi.
Una brutta notizia che fa il paio con il colpo giocato all'inizio del 2010, quando è stata cancellata l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le opposizioni alle sanzioni amministrative, comprese quelle per le infrazioni al codice della strada.
Le altre opposizioni
Le opposizioni alle altre sanzioni amministrative (in gergo chiamate Osa) sono di competenza del Giudice di Pace – tranne alcuni casi tassativi – ma solo per sanzioni fino a 15.493 euro. Oltre tale importo, infatti, a decidere è sempre chiamato il Tribunale.
In particolare si tratta di violazioni legate alla tutela del lavoro, all'igiene e alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro,alle violazioni alle norme previdenziali (soprattutto alle conseguenze del mancato versamento dei contributi), all'igiene degli alimenti e delle bevande (per esempio l'obbligo di indicare la scadenza o la provenienza di un prodotto), agli obblighi antiriciclaggio (mancato rispetto dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette o esportazione di valuta all’estero), ecc.
A.E.C.I. ritiene che con il D. Lgs. n. 150/2011 il cittadino non sia integralmente tutelato visti i ridotti tempi a disposizione per poter fare ricorso e visti i tempi lunghi che la Pubblica Amministrazione si prende per poterne dare comunicazione.