MANCATO RECESSO SKY. RIVOLGITI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI
20 settembre 2024
Numerose segnalazioni sono giunte alla nostra Associazione di Consumatori relative ad utenti che hanno incontrato notevoli difficoltà ad effettuare il recesso dai servizi SKY.
Tutte le segnalazioni ricevute da A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI, riportano sempre lo stesso racconto. Sky avrebbe continuato a fatturare ai propri utenti, talvolta anche a distanza di svariati mesi, i canoni per la fruizione del servizio nonostante gli stessi avessero espresso la volontà di esercitare il diritto di recesso; ovvero, attraverso una serie di comportamenti ostruzionistici, avrebbe ritardato l’esecuzione delle richieste di recesso, anche tramite l’applicazione di penali.
Precisamente Sky, come qualsiasi altro operatore di settore, non può richiedere alcuna penale, non può considerare il contratto rinnovato automaticamente per ulteriori 12 mesi.
Andiamo per gradi. L’attivazione dei servizi. Innanzitutto va detto che, nella maggior parte dei casi, il rapporto tra consumatore e Sky, inizia attraverso una semplice telefonata che l’operatore si impegna a registrare. Teoricamente alla telefonata dovrebbe seguire il cosiddetto “modulo di conferma”.Prima o al più tardi al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto di fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica concluso a distanza, l’operatore trasmette al cliente un modulo di conferma del contratto, contenente tutte le informazioni elencate al comma 1 e all’articolo 53 del decreto legislativo n. 206/2005, specificante data ed ora dell’accordo concluso a distanza. Il modulo di conferma non viene sistematicamente spedito.
La durata del contratto.
La durata del contratto, dunque, varia, a questo punto dalla stessa promozione che viene proposta al momento della registrazione della telefonata. Normalmente i contratti hanno comunque una durata non inferiore ai 12 mesi.
La promozione
La promozione, anche successiva alla scadenza dei 12 mesi, di fatto permette un prolungamento (se successiva ai 12 mesi) dello stesso contratto e, di fatto, vincola il consumatore alla durata della stessa. Per esempio, se un consumatore al fine dei primi 12 mesi contrattuali di Sky riceve, come spesso accade, una proposta in promozione e la accetta, poniamo per 6 mesi, di fatto sottoscrive un prolungamento di ulteriori 6 mesi del contratto.
Il recesso.
A questo punto cerchiamo di capire come si effettua il recesso. Il contratto ha una durata che, di solito, è pari ai 12 mesi. La legge Bersani ha stabilito l’abolizione delle penali in caso di recesso anticipato, ma permette a Sky di addebitare 11,53€ di costi di disattivazione tranne nel caso in cui l'abbonato abbia acquistato il decoder.
In caso di promozioni però le cose cambiano. "Sky potrà subordinare la concessione di sconti e/o di promozioni sugli importi dovuti dall’Abbonato per i diversi Servizi offerti da Sky al mantenimento da parte dell’Abbonato del Contratto per una durata determinata stabilita di volta in volta dall’offerta promozionale. Qualora l’Abbonato modifichi o receda prima del decorso della durata minima stabilita da ciascuna offerta promozionale, sarà facoltà di Sky esercitare il diritto di chiedere una somma pari all’importo dello sconto o al valore della promozione di cui ha beneficiato. Tale disposizione non si applica se l’Abbonato abbia optato per l’adesione ai medesimi Servizi offerti da Sky senza beneficiare dello sconto o dell’offerta promozionale e pertanto senza essere vincolato alla durata minima contrattuale."
Le richieste illecite.
Sky, a questo punto spesso (viste le segnalazioni ricevute dalla nostra associazione di consumatori) tende a non considerare le leggi vigenti. Non recepisce la volontà del consumatore di voler disdire, spesso invia fatture anche oltre il termine di richiesta di recesso e/o attiva la procedura di recupero del credito attraverso società di recupero credito.
Va detto che spesso i servizi vengono pagati attraverso rid bancari (o peggio ancora carta di credito) e Sky continua a prelevare nonostante la volontà di recedere espressa dal consumatore.
A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI è spesso intervenuta in questi casi ed ha ottenuto sia la ripetizione delle somme indebitamente sottratte sia il ristoro delle spese di assistenza sostenute.
Per poter richiedere informazioni scrivere a helpdesk@euroconsumatori.eu o riempire il form seguente l’articolo.
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