CONSORZI DI BONIFICA: TASSA SEMPRE PIU' ILLEGITTIMA
24 ottobre 2009
L’Associazione Europea Consumatori Indipendenti ha sempre sostenuto l’illegittimità della tassa emessa dai Consorzi di Bonifica. Occorre fare ricorso dinanzi alle Commissioni Tributarie, tale tassa costituisce ormai un retaggio del passato, che continua ad essere richiesta solo al fine di recuperare delle somme.
A comprova dei ciò interviene una ennesima sentenza della Commissione Tributaria di Pistoia su ricorso di un cittadino di Pescia che ha impugnato l’avviso di pagamento del Consorzio di Bonifica.
Quel balzello era proprio indigesto. E anche se l’importo era inferiore al costo di un eventuale ricorso ha deciso lo stesso di provarci. «Per una questione di principio e di correttezza» ha impugnato un avviso di pagamento del Consorzio di Bonifica davanti alla commissione tributaria di Pistoia che lo ha accolto. Una vittoria dalle somme modeste che può dare la stura a una valanga di ricorsi da parte di chi ritiene di non dover pagare una tassa per un servizio che potrebbe non corrispondere ai reali benefici su case e terreni.
La commissione tributaria provinciale ha fatto proprio il principio sancito anche dalla Cassazione con la sentenza 16428 del 12 giugno 2007 secondo il quale «per l’applicazione del contributo di bonifica necessita una razionale individuazione dell’area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici, a seconda della collocazione dell’immobile».
Tradotto: sono annullabili quelle cartelle di pagamento nel caso in cui l’edificio o il terreno per i quali viene chiesta la tassa non ricevano benefici dall’attività di pulizia di fossi e canali. Un principio seguito anche dalla commissione tributaria regionale per gli avvisi del 2003 emessi dal consorzio
L'Associazioe Europea Consumatori Indipendenti mette a disposizione la propria consulta giuridica a nostri soci per derimere questa questione.
A comprova dei ciò interviene una ennesima sentenza della Commissione Tributaria di Pistoia su ricorso di un cittadino di Pescia che ha impugnato l’avviso di pagamento del Consorzio di Bonifica.
Quel balzello era proprio indigesto. E anche se l’importo era inferiore al costo di un eventuale ricorso ha deciso lo stesso di provarci. «Per una questione di principio e di correttezza» ha impugnato un avviso di pagamento del Consorzio di Bonifica davanti alla commissione tributaria di Pistoia che lo ha accolto. Una vittoria dalle somme modeste che può dare la stura a una valanga di ricorsi da parte di chi ritiene di non dover pagare una tassa per un servizio che potrebbe non corrispondere ai reali benefici su case e terreni.
La commissione tributaria provinciale ha fatto proprio il principio sancito anche dalla Cassazione con la sentenza 16428 del 12 giugno 2007 secondo il quale «per l’applicazione del contributo di bonifica necessita una razionale individuazione dell’area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici, a seconda della collocazione dell’immobile».
Tradotto: sono annullabili quelle cartelle di pagamento nel caso in cui l’edificio o il terreno per i quali viene chiesta la tassa non ricevano benefici dall’attività di pulizia di fossi e canali. Un principio seguito anche dalla commissione tributaria regionale per gli avvisi del 2003 emessi dal consorzio
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