CORTE DI CASSAZIONE: NULLA LA SANZIONE RILEVATA SENZA SEGNALETICA STRADALE
23 giugno 2011
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13727 del 22 giugno 2011, ha stabilito la nullità della sanzione effettuata con autovelox di tipo telelaser nel caso in cui nel tratto di strada oggetto di rilevazione non ci sia il cartello di segnalazione e di avvertimento del rilevamento di velocità con sistema autovelox.
La Corte di Cassazione motiva la sentenza sostenendo che "l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma l- bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella 1. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi tele laser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia".
La nostra Associazione di Consumatori è a disposizione per dare informazioni ai cittadini che sono incappati nei rilevamenti senza segnaletica stradale per valutare le possibilità di ricorso alla sanzione amministrativa.
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