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DECRETO SUPERBONUS: I BENEFICIARI POTREBBERO RISCHIARE LA RESTITUZIONE DEI SAL NON COMPIUTI

13 febbraio 2024

Associazione Consumatori

Il Superbonus è una detrazione fiscale introdotta dal Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, che permette di recuperare il 110% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico, di riqualificazione sismica e di installazione di impianti fotovoltaici.

In parole semplici, significa che lo Stato ti restituisce il 110% di quello che hai speso per questi lavori, sotto forma di detrazione dalle tasse.

DECRETO SALVA SAL

Il decreto-legge n. 212 del 29 dicembre 2023, recante "Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77", è un decreto legge che ha modificato la disciplina del Superbonus 110% e di altre agevolazioni fiscali per l'edilizia.

Le principali modifiche introdotte dal decreto sono le seguenti:

  • Proroga del Superbonus 110%: la proroga del Superbonus 110% è stata differenziata a seconda del tipo di beneficiario:
  • Condominio: proroga al 31 dicembre 2025 per i condomini che hanno deliberato l'esecuzione dei lavori entro il 18 novembre 2023 e che hanno raggiunto il 35% dei lavori complessivi entro il 31 dicembre 2023.
  • Persone fisiche (al di fuori del condominio): proroga al 31 dicembre 2024 per le villette unifamiliari o le unità immobiliari funzionalmente indipendenti situate all'interno di edifici plurifamiliari, a condizione che il proprietario sia anche l'occupante o il detentore dell'immobile a titolo di comodato gratuito.
  • Iacp (Istituti autonomi case popolari): proroga al 30 giugno 2024.

Modifica della cessione del credito e dello sconto in fattura:

  • Viene introdotto un limite di responsabilità per i cessionari del credito, che saranno tenuti a rispondere solo per i dolo o la colpa grave.
  • Viene abrogata la possibilità di optare per lo sconto in fattura per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024.
  • Riduzione della detrazione per gli interventi di efficientamento energetico: la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico è stata ridotta al 90% per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024.
  • Introduzione di un nuovo bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche: il decreto ha introdotto un nuovo bonus del 75% per le spese sostenute per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con un limite di spesa di 50.000 euro.
  • Il decreto-legge n. 212 del 2023 è stato convertito in legge dalla legge n. 13 del 24 febbraio 2024.

Per maggiori informazioni, consultare il sito web dell'Agenzia delle Entrate: https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/non+valido.

IL DECRETO NON SI APPLICA A TUTTI I CASI

Il decreto n. 212/2023 salva gli interventi di superbonus incompiuti ora che la normativa è arrivata al traguardo, ma non si applica in tutti i casi.

Decreto Super Bonus: saranno mantenuti i SAL sui progetti edilizi incompiuti

Considerando che il Parlamento è sempre intervenuto integrando e migliorando i provvedimenti d'urgenza redatti dal Governo, questa trasformazione senza modifiche rappresenta un unicum significativo. In questo caso, si ritiene che il Decreto n. 212/2023 non presenti problemi per i cessionari.

Infatti, l'industria delle costruzioni e le forze di opposizione in Parlamento hanno richiesto una serie di possibili emendamenti. Tra questi, un emendamento all'articolo 1.1 del decreto 212/2023, denominato "SALVA SAL" proprio perché definisce una soluzione per garantire che i cantieri non perdano i benefici fiscali in caso di interruzione dei lavori nel primo o nel secondo SAL.

Questa disposizione prevede di fatto che l'eventuale quota di superbonus utilizzata in un SAL prima del 31 dicembre 2023 non sarà soggetta a recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui l'intervento non possa essere completato, anche se questa situazione non soddisfa il requisito del miglioramento di due classi energetiche. D'altra parte, se viene accertato che gli altri requisiti per i crediti d'imposta non sono stati soddisfatti, anche solo parzialmente, la responsabilità solidale non cambia.

I SAL non sono esenti da detrazioni

Dalla lettura dell'articolo 1, comma 1, del Decreto n. 212/2023, si evince chiaramente che l'intento del legislatore è quello di tutelare solo il cessionario, che è responsabile in solido se l'intervento non ha portato al completamento dei lavori e non sono stati rispettati i requisiti minimi previsti dal Decreto n. 34/2020 (Decreto Rinnovi).

In altre parole, le garanzie previste da questa norma si applicano solo al beneficiario (acquirente della detrazione) del SAL minimo del 30%, che deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2023. D'altra parte, non esiste una soluzione per i cantieri che non hanno completato il primo e/o il secondo SAL.

Si ricorda che l'articolo 121, comma 1, punto ii), del Decreto Restart prevede un avanzamento minimo del 30% e l'utilizzo dell'alternativa del superbonus per un massimo di due SAL per evento.


L'IRS sottolinea ripetutamente che il SAL del 30% si applica a un singolo anno fiscale (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Pertanto, a partire dal 31 dicembre 2023.

  • i progetti di costruzione che hanno completato il primo SAL del 30% e non hanno completato il secondo SAL saranno protetti solo per quanto riguarda il primo SAL già assegnato;
  • se non hanno completato il primo SAL del 30%, non saranno protetti;
  • se hanno completato i primi due SAL (minimo 60 per cento), il resto dei costi sostenuti non sarà protetto.

In definitiva, non si tratta tanto di una disposizione di "protezione SAL" quanto di una disposizione di "protezione del cessionario". Tutti gli altri possono stare tranquilli.

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