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IN ARRIVO IL CODICE DEL TURISMO. IMPORTANTI LE NOVITA' A FAVORE DEI CONSUMATORI

20 giugno 2011

Associazione Consumatori
Finalmente, dopo il Codice del Consumo, il governo ha pensato a tutelare maggiormente i turisti italiani che si apprestano a comprare "pacchetti vacanze" o prodotti/servizi per le proprie vacanze.

E' innanzitutto necessario stabilire cosa sia un "pacchetto turistico". Per pacchetto turistico si intendono una serie di servizi che il consumatore può acquistare tramite l'agenzia di viaggi di propria fiducia.

Ciò vuol dire che l'acquisto di biglietto aereo + noleggio autovettura (se effettuato tramite agenzia di viaggi) può già essere considerato "pacchetto turistico".

Vediamo ora al nuovo Codice del Turismo e alle novità più importanti che apporterà nella difesa dei diritti del turista. Ricordiamo innanzittutto che per la maggior parte delle ipotesi si tratta di leggi già in vigore e in altre di conseutudini che via via il sistema giuridico italiano sta portando in evidenza.



Danno da vacanza rovinata 

Innanzitutto ricordiamo a tutti i consumatori/vacanzieri che, in caso di problemi durante la vacanza i reclami bisogna farli prima possibile. Anche a mezzo email (meglio se certificata) il reclamo deve essere inoltrato a chi ha venduto il pacchetto del viaggio. Al ritorno delle vacanze è necessario comunque inviare una raccomandata (entro 10 giorni) al venditore del pacchetto turistico per evidenziare i problemi avuti e la richiesta del risarcimento. Il codice del consumo considera il consumatore un soggetto speciale ma il danno da vacanza rovinata porta i diritti del consumatore ad un livello superiore. Oltre a chiedere dunque la restituzione dell'importo pagato per il servizio si può anche chiedere un risarcimento ulteriore.

Proprio nell’ottica della “tutela” il turista viene considerato come un consumatore di tipo speciale, perché non è attrezzato a risolvere i problemi che incontra durante la vacanza in luogo. 
La prima conseguenza, di questa nuova prospettiva, è il risarcimento per danno morale da vacanza rovinata, che dovrà avvenire tenendo conto delle motivazioni del viaggio. Ad esempio, se qualcosa va storto durante un viaggio di nozze, il danno morale sarà considerato maggiore che non per una vacanza fra amici. Precisamente l’articolo recita così: “Il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente alla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta”.


Obbligo di assicurazione 

Proprio nell'ottica del punto precedente (danno da vacanza rovinata) il codice del turismo ha previsto un meccanismo per portare a regime immediato il pagamento del danno e cercare di limitare il più possibile il complicarsi della situazione (mediazione o vie legali). Anche per questo motivo al tradizionale fondo di garanzia, già previsto dalla vigente legislazione, si aggiunge l’obbligo per il tour operator di stipulare un’apposita polizza assicurativa che indennizzi il viaggiatore da qualsiasi rischio connesso al viaggio, compresi rischi non imputabili all’operatore come ad esempio quelli di tipo ambientale. Tutto ovviamente a garanzia dei clienti.

Principi in tema di turismo accessibile 

Sempre in tema di tutela, in particolare sul turismo accessibile, viene attuato l’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite 2006, reso esecutivo in Italia con la legge n. 18/09, sui diritti alle persone con disabilità. In particolare il comma 1 stabilisce: “Lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta”. Inoltre, comma 3, “è considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità di fruire dell’offerta turistica esclusivamente per motivi comunque connessi alla loro disabilità”. Anche per questo saranno promosse collaborazione fra i vari enti e le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

Turismo sociale Fondo buoni vacanze 

E proprio a proposito di turismo sociale il testo, inoltre, riordina le norme e individua uno strumento fondamentale nei “Buoni vacanza” in favore delle fasce sociali più deboli. Incentivi che attingono una parte delle risorse dall’8 per mille destinato allo Stato, comma 1. I buoni sono considerati, allo stesso tempo, un impulso per le aziende turistiche, utile per soddisfare le esigenze di destagionalizzazione dei flussi vacanzieri ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica, comma 2.

Agenzie di viaggio online responsabili dei danni

Le agenzie di viaggi che offrono i loro servizi su Internet vengono equiparate a quelle tradizionali: sono dunque soggette alle stesse regole e agli stessi controlli. La norma mira a ridurre le truffe online. Attualmente infatti, chi acquista un pacchetto vacanze in Rete e riceve un servizio diverso da quello promesso, non ha modo di ottenere alcun risarcimento. Con la nuova legge il turista potrà rivalersi nei confronti di un unico soggetto, responsabile della corrispondenza tra i servizi acquistati e quelli resi. 

Assistenza al turista 

Il codice individua, inoltre, alcuni strumenti utili affinché il turista sia informato ed assistito in forma ottimale. Precisamente: “Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell’ambito delle attività istituzionali, assicura l’assistenza al turista, anche attraverso call center. È altresì istituito lo sportello del turista attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale,  presso il quale le persone possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti di imprese ed  operatori turistici per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice”.
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