DEBITI DI IMPRESA: LE SOLUZIONI A DISPOSIZIONE DEI NOSTRI CONSULENTI.
14 marzo 2023
Tra i principali obiettivi perseguiti dalla riforma, assume rilevanza la composizione concordata della crisi, attraverso la valorizzazione degli accordi negoziali. L’intento del legislatore è principalmente quello di evitare il ricorso a procedure liquidatorie e/o fallimentari da parte dei soggetti in crisi al fine di tutelare il valore aziendale e i livelli occupazionali.
L’ordinamento giuridico prevede tre diverse procedure, finalizzate alla gestione e al superamento dello stato di crisi delle imprese. Elemento comune è che l’impresa predisponga un piano di risanamento in cui si individuino le cause, analizzino le possibili alternative e delineino nel dettaglio le strategie e gli interventi concreti volti a superare le difficoltà economiche e finanziarie.
Le procedure in esame sono le seguenti:
- piano attestato di risanamento (ex art. 67 , L.F.);
- accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis , L.F.);
- concordato preventivo (ex artt. 160 ss. L.F.).
Il piano attestato di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti non possono essere annoverati tra le procedure concorsuali al pari del concordato preventivo, ma sono considerate dalla dottrina maggioritaria procedure stragiudiziali.
Queste tre procedure, spesso (ma non sempre) alternative tra loro, presentano importanti caratteristiche comuni:
- presupposto soggettivo: possono accedervi le imprese (siano imprenditori individuali o società commerciali) ritenute fallibili dall’ art. 1 , L.F. che recita: “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento”;
- presupposto oggettivo: sussistenza dello stato di crisi per il piano attestato di risanamento e dello stato di crisi o insolvenza sia per gli accordi di ristrutturazione dei debiti sia per il concordato preventivo;
- tutele e limitazioni all’azione revocatoria: l’art. 67, comma 3 , lett. d), L.F. sottrae all’ambito dell’azione revocatoria una serie di atti sulla base della loro afferenza all’esecuzione di un piano di risanamento. L’art. 217-bis L.F. dichiara non applicabili le disposizioni in materia di bancarotta semplice e preferenziale a pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione omologato. È quindi opportuno che il piano preveda con un elevato grado di dettaglio gli atti da compiere;
- piano attestato da parte di un professionista indipendente incaricato dal debitore. Il professionista incaricato della redazione della relazione giurata, oltre a possedere i requisiti indicati dall’art. 28 , lett. a) e b), della L.F. (ovvero esercitare la professione di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e ragioniere commercialista, sia in forma individuale che mediante studio professionale associato o società tra professionisti), deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. L’attestatore deve inoltre possedere tutti i requisiti di indipendenza e professionalità ai sensi dell’art. 2399, c.c. “e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo” (ex art. 67 , L.F.). L’attestazione presuppone la verifica della veridicità dei dati aziendali, la ragionevolezza e fattibilità del piano e che lo stesso sia idoneo a risanare le posizioni debitorie e a garantire il riequilibrio della situazione economico-patrimoniale.
Gli strumenti di cui sopra, che andiamo a descrivere con maggiore dettaglio, sono caratterizzati da un livello di complessità procedurale e pubblicità crescente, per cui se il piano attestato di risanamento non prevede l’intervento dell’autorità giudiziaria né alcuna forma di pubblicità, l’accordo di ristrutturazione deve essere pubblicato al registro delle imprese e vede il coinvolgimento del Tribunale solo nella fase di omologazione. Il concordato preventivo vede invece il Tribunale operare quale organo della procedura a tutti gli effetti.
Piano attestato di risanamento
La disciplina prevista per il piano attestato di risanamento (ex art. 67 L.F.) è essenziale e poco dettagliata. Non sono stabiliti né il contenuto e la forma del piano, che non deve essere soggetto a pubblicità, né il consenso da parte dei creditori, se non nei limiti delle previsioni di accordi di ridefinizione delle posizioni debitorie.
Può inoltre non essere rispettato il principio della par condicio creditorum essendo consentito all’impresa in crisi definire degli accordi con i vari creditori che stabiliscano delle condizioni particolari di trattamento.
Il piano ha come obiettivo principale la soddisfazione dei creditori, tramite il riassestamento dei debiti e la riorganizzazione economico- finanziaria e manageriale dell’azienda, ai fini del prosieguo dell’attività imprenditoriale.
Accordo di ristrutturazione dei debiti
Il comma 1 dell’art. 182-bis L.F. prevede che l’imprenditore in crisi può domandare, depositando la documentazione richiesta dall’art. 161 L.F., “l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d) sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei”.
La percentuale minima del sessanta per cento dei crediti, indicata dalla norma come condizione per la stipula dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, va calcolata sull’intera esposizione debitoria dell’imprenditore, compresi i crediti garantiti da diritto di prelazione, e si riferisce non al numero dei creditori, ma alla complessiva entità dei crediti.
Con l’istituto in esame il legislatore ha inteso valorizzare il ruolo dell’autonomia privata nella gestione della crisi dell’impresa, mediante la previsione di una procedura semplificata a carattere stragiudiziale sfociante in un accordo, stipulato dal debitore con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, la cui efficacia è garantita dal provvedimento di omologazione del Tribunale.
Stante il carattere contrattuale dell’accordo, il regolamento in esso previsto vincola esclusivamente i creditori che vi abbiano aderito. Per quanto concerne, invece, i creditori che non hanno aderito all’accordo, l’art. 182-bis della L.F. prevede, come requisito di attuabilità dell’accordo stesso, la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei escludendo in tal modo qualsiasi effetto remissorio del loro credito.
In particolare, i creditori non aderenti devono essere soddisfatti entro 120 giorni dalla data di scadenza naturale del loro credito, ovvero, se il credito è già scaduto alla data di omologazione, entro 120 giorni dalla stessa data (art. 182-bis , L.F.).
Anche per l’accordo di ristrutturazione non sono stabiliti né forma e contenuto, né termini. Al contrario del piano di risanamento, la procedura dell’accordo è soggetta a pubblicità e, infatti, ha efficacia dalla data di pubblicazione sul registro delle imprese.
Con il D.L. 118/2021 sono state introdotte ulteriori procedure, che in sintesi si vanno a presentare:
Accordo di ristrutturazione agevolato
L’art. 20, co. 1, lett. f), del D.L. 118/2021 – applicabile ai procedimenti di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente al 25.8.2021 – ha inserito l’art. 182-novies del R.D. 267/1942, stabilendo che il quorum, affinchè l’accordo di ristrutturazione dei debiti sia omologabile, è ridotto dal 60% al 30%;
Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa
L’art. 20, co. 1, lett. e), del D.L. 118/2021 – applicabile ai procedimenti di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente al 25.8.2021 – ha sostituito l’art. 182-septies del R.D. 267/1942, ridenominandolo “Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa” (rispetto al previgente “Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria”).
La nuova disposizione stabilisce che la disciplina di cui all’art. 182-bis L.Fall. si applica, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., al caso in cui gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
Convenzione di moratoria
L’art. 182-septies del R.D. 267/1942, così come riformulato dall’art. 20 del D.L. 118/2021, non comprende più la disciplina della convenzione di moratoria, in quanto trasfusa, con modifiche, nel nuovo art. 182-octies L.Fall. il cui ambito applicativo – simile a quello delineato dall’art. 62 del D.Lgs. 14/2021 (in vigore dal 16 maggio 2022), di cui sono, pertanto, anticipati gli effetti.
Tali novità normative, tutte contenute nell’art. 182-octies del R.D. 267/1942, si applicano alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive al 25 agosto 2021 (art. 20, co. 2, del D.L. 118/2021).
Concordato preventivo
Il concordato preventivo è un istituto che consente all’imprenditore in crisi il soddisfacimento dei creditori della sua impresa, tramite un piano di ristrutturazione e di pagamento anche parziale di essi attraverso qualsiasi forma. Si tratta, in sostanza, di una particolare procedura concorsuale finalizzata a prevenire e ad evitare il fallimento.
Il comma 1 dell’art. 160 della L.F. individua i presupposti per l’ammissione al concordato preventivo, disponendo che l’imprenditore in stato di crisi (oppure in stato di insolvenza, ai sensi dell’ultimo comma dello stesso art. 160 L.F.) ha la possibilità di sottoporre ai propri creditori un piano che preveda la ristrutturazione dei debiti e il soddisfacimento dei crediti.
Il contenuto del piano è lasciato alla libera determinazione dell’impresa, che può individuare le concrete modalità di soddisfacimento dei creditori, “anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito”.
La norma prevede che il concordato sia approvato “dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto”, precisando che, ove siano previste diverse classi di creditori, “il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi”.
É importante quindi sottolineare che l’impresa debitrice può raggruppare i creditori in classi formate o in base alla posizione giuridica dei creditori stessi o in relazione ad interessi economici omogenei tra debitore e creditori. In questo caso si deve raggiungere le doppia maggioranza, ossia quella all’interno di ogni classi e anche quella di tutti i crediti ammessi al voto. I creditori legittimati al voto sono i soli chirografari.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali la proposta di concordato preveda la soddisfazione non integrale, hanno diritto di voto in quanto “equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”.
Nel piano di concordato, a differenza delle altre due procedure, è obbligatorio rispettare la regola della par condicio creditorum e gli effetti sono prodotti nei confronti di tutti i creditori, sia quelli aderenti sia quelli dissenzienti.
Le modifiche apportate all’art. 178 L.F. nel corso del 2012 hanno introdotto il silenzio-assenso nel concordato preventivo. Il comma 4 dell’articolo in questione ora prevede che in mancanza di voto espresso in udienza e in assenza di dissenso pervenuto nei venti giorni successivi all’adunanza, i creditori si ritengono consenzienti.
La scelta dello strumento
Per ciascuna delle procedure prese in esame, è opportuno tenere conto di una serie di vantaggi e svantaggi, che possono indurre un’impresa in stato di crisi o insolvenza a ricorrere ad uno strumento piuttosto che ad un altro o addirittura anche a più strumenti. Nelle Linee-Guida per il finanziamento alle imprese in crisi, 2014, infatti si afferma: “L’impresa può infatti iniziare trattative “protette” verso un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis, commi 6° e 7° (supra, par. 1.3), e passare ad un concordato preventivo (conservando gli effetti protettivi sul proprio patrimonio) se lo strumento dell’accordo di ristrutturazione dei debiti si riveli inidoneo (art. 182-bis comma 8° ). Essa può tuttavia anche fare il percorso inverso, chiedendo la protezione del concordato e uscendone poi rapidamente, nel termine concesso dal giudice per il deposito della proposta di concordato e della relativa documentazione, con un accordo di ristrutturazione, quando il risanamento si riveli conseguibile mediante questo più leggero strumento (art. 161, comma 6,° penultimo periodo).”
Il vantaggio comune alle tre procedure è rappresentato dalla possibilità, in caso di successivo fallimento, di esenzione da revocatoria fallimentare per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere durante l’esecuzione dei piani.
Il concordato preventivo, pur essendo più complesso a livello di adempimenti, rispetto agli altri strumenti ha il vantaggio rappresentato sia dalla prededucibilità dei crediti originati in conseguenza alla procedura, sia dal fatto che produce i suoi effetti per tutti i creditori, anche i dissenzienti. Per contro, a differenza degli altri è vincolato ad un più rigoroso rispetto della par condicio creditorum.
Il finanziamento delle imprese in crisi
Una problematica di particolare rilevanza nel concreto è quella legata alla capacità di finanziamento per le imprese in stato di crisi, sia durante la fase di esecuzione del piano, sia durante la così detta “fase interinale” tra la redazione del piano e la sua effettiva esecuzione.
A riguardo la disciplina è dettata negli artt. 182-quater e 182-quinquies, L.F. ed è valida per i finanziamenti ottenuti sia nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F.), sia in quello del concordato preventivo (ex artt. 160 ss. L.F.).
Finanziamenti erogati prima della presentazione della domanda
Sono prededucibili i crediti derivanti da finanziamenti erogati prima ed funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, solo se i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’art. 160 L.F. o dall’accordo di ristrutturazione e purché successivamente la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato.
Finanziamenti erogati in fase di esecuzione delle procedure
I crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili.
Finanziamenti soci
In deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., entrambi i casi sopra richiamati si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell’80 per cento del loro ammontare. Senza limitazione alcuna invece quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.
Finanziamenti espressamente autorizzati dal Tribunale
Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, prededucibili, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3 , lett. d), L.F., verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
Transazione fiscale e previdenziale
L’art. 182-ter L.F. stabilisce la possibilità per l’impresa debitrice di proporre il pagamento dilazionato o parziale dei debiti tributari e contributivi sia in sede di proposta di concordato preventivo (ex artt. 160 ss. L.F.), sia durante le trattative per gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F.). Questa opportunità non è contemplata per le imprese in crisi che fanno ricorso al piano attestato di risanamento (ex art. 67 L.F.).
In particolare, l’istituto della transazione fiscale costituisce una particolare procedura “transattiva” tra il fisco e il contribuente avente ad oggetto la possibilità di pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario con il limite di non poter attribuire ai crediti privilegiati un trattamento peggiore di quello attribuito ai creditori con grado di privilegio inferiore.
Per quanto riguarda l’IVA e le ritenute operate e non versate, può essere esclusivamente prevista la dilazione del pagamento.
In mancanza di transazione i crediti di cui sopra devono essere soddisfatti integralmente ed entro le scadenze stabilite dalla legge (circolare Agenzia delle Entrate 18 aprile 2008, n. 40/E).
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