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RIFORMA DELLA GIUSTIZIA. ECCO LE NOVITA' E COSA CAMBIA

10 marzo 2011

Associazione Consumatori

ROMA (Reuters) - Il disegno di legge varato oggi dal governo modifica il titolo IV della Costituzione dedicato alla magistratura, con l'obiettivo di "riequilibrare la bilancia della giustizia" che ora penderebbe troppo dalla parte dell'accusa a scapito della difesa, come ha detto il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Di seguito le principali modifiche alla giurisdizione previste dal disegno di legge di 18 articoli, presentato oggi a Palazzo Chigi e distribuito ai media.

GIUDICI E PM, DUE CARRIERE SEPARATE

Ora la magistratura è una sola. Gli aspiranti magistrati vengono scelti sulla base di un unico concorso poi seguono due diverse carriere, procuratore e giudice, ma possono, con alcune limitazioni, passare dall'una all'altra.

La riforma distingue nettamente, a cominciare dalla Costituzione, giudici e pubblici ministeri; due professioni e due carriere separate che non si dovrebbero incontrare. Questo per garantire "la terzietà" del giudice nel processo rispetto ad accusa e difesa.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA SI SDOPPIA: UNO PER I PM, L'ALTRO PER I GIUDICI

Ora esiste un solo Csm, presieduto dal presidente della Repubblica e i cui componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati e per un terzo dal Parlamento. Spettano al Csm le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Con la riforma i Csm diventano due: uno per la magistratura requirente, l'altro per la magistratura giudicante, anche se entrambi sono presieduti dal Capo dello Stato.

I componenti sono per metà eletti rispettivamente dai pubblici ministeri e dai giudici tra le rispettive categorie e per metà dal parlamento in seduta comune. I Csm saranno privati del potere disciplinare, che viene trasferito ad un nuovo organo: la Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente, a sua volta divisa in due sezione per ciascun ordine. Anche questa Corte sarà eletta per metà da giudici e pm e per metà dal Parlamento.

Privati del potere di sanzionare i magistrati, i due Csm ne avranno uno nuovo, quello di destinare i magistrati ad altre sedi, anche senza il loro consenso "in caso di eccezionali esigenze".

RESPONSABILITA' DIRETTA DEI MAGISTRATI PER GLI ERRORI GIUDIZIARI

Ora i magistrati possono rispondere dei danni causati nell'esercizio della loro attività ma solo indirettamente. Un cittadino può citare in giudizio per danni lo Stato se ritiene che un magistrato abbia commesso un errore nei suoi confronti. Se condannato al risarcimento, lo Stato si rivarrà sul magistrato.

La riforma introduce nella Costituzione la norma che "i magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato". La causa si potrà quindi intentare direttamente contro il magistrato.

NIENTE APPELLO CONTRO SENTENZE DI ASSOLUZIONE, TRANNE ECCEZIONI

Ora contro una sentenza di assoluzione in primo grado l'accusa può sempre ricorrere in appello per ottenere la condanna dell'imputato.

Con la riforma non sarà più così. "Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge", dice il nuovo articolo 111 della Costituzione.

PIU' POTERI AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Ora la Costituzione dice che al Guardasigilli spettano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

La riforma aggiunge tra le competenze previste dalla Costituzione "la funzione ispettiva". Inoltre si legge nella riforma dell'articolo 110 della Costituzione, "il ministro della Giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia e sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine".

PM INIZIA INCHIESTE, MA LA PRIORITA' E' DECISA PER LEGGE

Ora il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale sulla base di una notizia di reato, ma è l'ufficio della Procura a stabilire quali sono le inchieste a cui dare la precedenza.

La riforma dice invece che i criteri di priorità saranno stabiliti dalla legge e non più dai procuratori.

POLIZIA GIUDIZIARIA E PM

La polizia giudiziaria è a disposizione diretta della procura, come stabilito dalla riforma della procedura penale del 1989.

La riforma stabilisce che il pm dispone della polizia giudiziaria "secondo le modalità stabilite dalla legge", il che lascia intendere che ci saranno alcune restrizioni.

Al termine del consiglio dei ministri, il Guardasigilli Angelino Alfano ha fatto distribuire ai media una lista di 11 titoli di legge attuative della riforma costituzionale, che saranno sottoposte al voto del Parlamento, dopo il disegno di legge costituzionale.

(Roberto Landucci)

-- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

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