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ROTTAMAZIONE TER: PROROGA RATEIZZAZIONI SCADUTE 2020, 2021, 2022. ECCO COME FARE

25 gennaio 2023

Associazione Consumatori

La Legge di conversione "Decreto Rottamazione-ter" stabilisce nuove scadenze per le tranche in scadenza nel 2020 e 2021 e per le tranche in scadenza nel 2022; il 9 dicembre 2021 scadranno le tranche in scadenza nel 2020 e 2021.

I contribuenti che non l'hanno ancora fatto possono nuovamente usufruire della "Rottamazione-ter" e sono state fissate nuove scadenze per il pagamento. Inoltre, il regolamento stabilisce che le rate in scadenza nel 2022 saranno considerate scadute se pagate interamente entro il 30 novembre 2022.

Scadenza delle rate 2020 non pagate La scadenza "finale" per le rate del 2020 è il 30 aprile 2022. Per mantenere il beneficio della "Rottamazione-ter", le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020 devono essere pagate prima di questa scadenza. Per la scadenza del 30 aprile 2022, si applica il periodo di tolleranza di cinque giorni di cui all'articolo 3.14.2 del decreto legislativo n. 119 del 2018. Il pagamento deve quindi essere effettuato entro il 9 maggio 2022.

Se il pagamento viene effettuato dopo la data di scadenza o se viene effettuato solo parzialmente, la misura di agevolazione non verrà completata e l'importo pagato verrà considerato come quello versato prima della data di scadenza. Rate in sospeso con scadenza 2021 La scadenza "finale" per le rate in scadenza nel 2021 è il 31 luglio 2022. Per mantenere il beneficio "Rotamazione Tur", le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021 devono essere pagate entro tali scadenze. Per la scadenza del 31 luglio 2022, si applica il periodo di tolleranza di cinque giorni di cui all'articolo 3.14.2 del decreto legislativo n. 119 del 2018. Il pagamento deve quindi essere effettuato entro l'8 agosto 2022.

Se il pagamento viene effettuato dopo la scadenza o solo parzialmente, l'azione di agevolazione non sarà completata e l'importo versato sarà considerato un anticipo della scadenza. Termine di pagamento per le rate del 2022. Il termine "ultimo" per considerare i pagamenti in tempo utile è il 30 novembre 2022. Entro questa scadenza devono essere pagate le rate del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022. Per la scadenza del 30 novembre 2022, si applica il periodo di tolleranza di cinque giorni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del decreto legge 119/2018. Il pagamento deve quindi essere effettuato entro il 5 dicembre 2022. Metodo di pagamento. Per le rate del 2020 e del 2021, utilizzare il voucher inviato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Se avete smarrito il voucher di pagamento inviatovi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, potete ottenere il voucher di pagamento senza pin o password accedendo all'area prenotazioni e scaricandolo dal portale o richiedendo una copia della "Prova di contatto e pagamento dell'importo dovuto". I contribuenti che hanno debiti registrati nel territorio della Sicilia devono fare riferimento alle istruzioni specifiche per l'utilizzo di questo servizio.

Possibilità di pagamento rateale. "Cancellazione" dei debiti fino a 5.000 euro. Il "decreto di sostegno" prevede la "cancellazione" dei debiti affidati alle agenzie di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, fino all'importo residuo di 5.000 euro. I singoli debiti affidati alle agenzie di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 e che, alla data di entrata in vigore del "Decreto Sosteni", presentano un saldo residuo pari o inferiore a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo dell'imposta e sanzioni) saranno cancellati. La procedura di cancellazione del debito è prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021, che fissa al 31 ottobre 2021 la data di cancellazione del debito.

Fino alla data fissata dal suddetto decreto ministeriale, tutti i crediti derivanti da debiti individuali affidati alle agenzie di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, con importi residui fino a 5.000 euro, calcolati a partire dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del "decreto di sostegno"), cesseranno di essere riscossi e i relativi termini di prescrizione saranno sospesi.

I debiti soggetti a "esclusione" comprendono anche i debiti che possono rientrare nel piano di pagamento "Lotta Magiontel" di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 119/2018, all'articolo 16 bis del decreto legge n. 34/2019 e all'articolo 1, commi da 184 a 198 della legge n. 145/2018: "Stralcio". Beneficiari del Persone fisiche che percepiscono un reddito imponibile fino a 30.000 euro nell'anno fiscale 2019.Persone fisiche che percepiscono un reddito imponibile fino a 30.000 euro nell'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2019.

Non possono essere esentati i seguenti tipi di spedizioni affidate alle agenzie di riscossione. Debiti dell'UE relativi alle "risorse interne tradizionali" e all'IVA riscossa all'importazione. Debiti derivanti dal recupero di aiuti di Stato o da condanne della Corte dei conti ritenute illegali dall'Unione europea. Multe, sanzioni e pene derivanti da condanne e sentenze penali.

Controllare se i debiti del piano di pagamento, come definito nella "Decisione di sostegno", sono stati cancellati. Pagina informativa. Pagamenti 2019 e precedenti regimi di "liquidazione". In base al "Decreto Rilancio" (DL n. 34/2020), gli aventi diritto che non hanno ricevuto la "Rottamazione-ter" nel 2019 per mancato, insufficiente o ritardato pagamento possono richiedere un piano di rateizzazione per l'importo ancora dovuto, ai sensi dell'articolo 19 del DPR 602/1973 I soggetti possono richiedere un piano di rateizzazione per l'importo ancora dovuto ai sensi dell'articolo 19 del DPR 602/1973. 

Entrare nella sezione dell'agenzia delle entrate per scoprire se nel piano di pagamento personale sono presenti debiti annullati come previsto dal “Decreto Sostegni”. 


La stessa possibilità è prevista anche per i debiti che sono stati oggetto di precedenti rateizzazioni (prima rata e "Rottamazione-bis") e successivamente sono stati tolti dal beneficio della riscossione a causa del mancato pagamento delle rate, ai sensi del "Decreto Ristori" (Decreto n. 137/2020). Chi desidera effettuare "pagamenti rateali" deve accedere alla sezione dedicata.



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