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PRODOTTO DIFETTOSO. ECCO COME FARSI OTTENERE LA RIPARAZIONE ANCHE SENZA SCONTRINO

25 gennaio 2023

Associazione Consumatori

Ho perso lo scontrino. Posso far riparare il prodotto in garanzia?

A volte le persone acquistano un prodotto difettoso e decidono di richiedere la garanzia, per poi rendersi conto che lo scontrino è sbiadito o mancante. In questo caso, molte persone si recano in negozio e pregano il venditore di onorare la garanzia nonostante l'assenza dello scontrino, per poi rimanere deluse dalla risposta di routine del venditore "niente scontrino, niente garanzia".

Le cose possono però essere diverse.

 

Richieste di garanzia e presentazione di ricevute

Per esercitare il diritto alla garanzia nei confronti del venditore, il Codice del Consumo (articolo 128 e seguenti) ritiene sufficiente dimostrare che il consumatore abbia acquistato il prodotto dal rivenditore su cui ha fatto affidamento, al più tardi entro due anni (un anno in caso di acquisto con partita iva) dalla consegna del prodotto.

 

Pertanto non indica esplicitamente la presentazione dello scontrino come requisito necessario per l'esercizio del diritto di garanzia, ma si limita a richiedere la prova della data di acquisto.

 

La giurisprudenza afferma che i consumatori possono anche utilizzare mezzi di prova scritti o orali (diversi dagli scontrini) che consentano loro di dimostrare che i beni sono stati acquistati presso il rivenditore in una certa data, al fine di provare l'acquisto.

 

Tra le prove d’acquisto vi sono la ricevuta di una carta di credito o di un bancomat, una garanzia firmata dal venditore o la registrazione dell'acquisto su una carta fedeltà. Spesso le catene di negozi registrano gli acquisti proprio sulla carta di fedeltà. Già questo, dunque, risulta essere una prova d’acquisto.

 

Consigli utili per la conservazione delle ricevute

Dopo aver chiarito che lo scontrino non è necessario per ottenere la garanzia e che, pertanto, la perdita o lo scolorimento dello scontrino non è una condizione per l'esercizio dei diritti, dobbiamo anche riconoscere che lo scontrino è la prova d'acquisto più comoda da fornire al venditore.

 

Lo scontrino è, infatti, un documento contabile emesso dal venditore al momento dell'acquisto e contiene una serie di elementi utili a fornire una prova immediata dell'avvenuta spesa (tra cui tutti gli elementi temporali della transazione, i riferimenti dell'esercente, i numeri di serie, i codici dei prodotti, ecc.) È quindi utile organizzarli in modo da poterli conservare quando servono.

In primo luogo, è consigliabile fotografare, fotocopiare o scannerizzare le ricevute e conservarle su supporti digitali, per ogni evenienza. Queste soluzioni sono utili perché le ricevute sono generalmente stampate su carta termica, che tende a sbiadire dopo un breve periodo di tempo.

 

Applicazioni dedicate

È inoltre possibile utilizzare applicazioni ad hoc per archiviare le ricevute (non è consigliabile affidarsi ai servizi di archiviazione delle ricevute, che molte catene offrono a pagamento).

 

COSA FARE IN CASO DI PRODOTTO DIFETTOSO?

 

E’ importante denunciare il vizio quanto prima in forma scritta ed inviare, dunque una lettera di reclamo al fornitore per lamentarsi della merce difettosa. L'obiettivo, ovviamente, è ottnere la riparazione o la  sostituzione del prodotto difettoso in garanzia. Per poter effettuare si può utilizzare il modulo di A.E.C.I. (al costo di 2 euro) linkato in fondo alla pagina. 

 

Indirizzare il modulo alla sede del negozio dove è stato effettuato l’acquisto, alla sede centrale (se si tratta di una catena commerciale) e al produttore dell’apparecchio difettoso.

 

fac simile lettera risarcimento danni prodotto difettoso

Per scaricare il modulo è necessario versare 2 euro per aderire ad A.E.C.I. Versando 2 euro, dunque, si diventa soci in adesione e si condividono le battaglie per le quali quotidianamente A.E.C.I. si impegna tutelando i diritti dei consumatori.

Perché pagare 2 euro? Perché il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che, per le Associazioni di Consumatori, non possano esistere soci che non abbiano versato una quota associativa. Per questo A.E.C.I. ha deciso di chiedere una cifra simbolica.

 

SCARICA IL MODULO

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