BASTA CON LE MOZZARELLE BLU E MAIALI ALLA DIOSSINA: SANZIONI SINO A 9.500 EURO PER CHI NON RISPETTA L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI La nostra Associazione di Consumatori chiarisce le novita del DDL 2260
20 gennaio 2011
La Commissione Agricoltura della Camera ha approvato in via definitiva le Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, con il quale diventa obbligatorio indicare sulle etichette l’origine dei prodotti alimentari.
Per i dettagli e le specifiche regole relativi a ciascuna filiera bisognerà aspettare i singoli decreti attuativi, partendo dalla filiera dei prodotti di origine suina e da quella dei prodotti lattiero-caseari.
È finita dunque l’epoca del marchio Made in Italy su prodotti provenienti dall’estero e lavorati solo nell’ultima fase in Italia. Stop dunque alle ingannevoli pratiche commerciali di quelle Aziende che commerciano prodotti di origine straniera, spesso non controllati, spacciandoli per prodotti italiani.
Cosa dice il Disegno di Legge 2260
art. 4: per garantire una corretta e completa informazione sui prodotti alimentari, è necessario indicare sull’etichetta il luogo di origine e di provenienza, oltre a riportare le indicazioni già previste dalla normativa vigente.
E’ stato inoltre introdotto l’obbligo di indicazione in etichetta dell’eventuale utilizzo di ingredienti in cui siano presenti organismi geneticamente modificati, in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.
art. 5: L'origine degli alimenti dovrà essere prevista obbligatoriamente in etichetta e non potrà essere omessa anche nella comunicazione commerciale, per non indurre in errore il consumatore.
Prodotti alimentari trasformati
Sarà necessario indicare nell’etichetta il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente, utilizzata nella realizzazione del prodotto.
Prodotti alimentari non trasformati,
Sarà necessario indicare nell’etichetta il luogo d’origine del Paese di produzione.
Entro 60 giorni dall’approvazione della legge il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Politiche Agricole dovranno emanare decreti interministeriali per definire le disposizioni sulla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.
Con gli stessi decreti dovranno essere definiti per ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione.