COSA FARE SE INPS RICHIEDE DI RESTITUIRE SOMME RICEVUTE CON LA PENSIONE
10 febbraio 2021
Nelle ultime settimane A.E.C.I. ha
ricevuto diverse segnalazioni da parte di pensionati, ai quali è stato notificato il recupero di somme erroneamente
erogate da parte di INPS.
Poche righe con le quali INPS comunica l’obbligo di restituzione delle somme, in
alcuni casi anche molto ingenti, tramite decurtazioni mensili che vengono
automaticamente applicate alle pensioni dei poveri malcapitati, senza
possibilità di bloccare le trattenute.
INPS può pretendere la restituzione delle somme erogate per un suo errore? La risposta è NO, se l’errore non è determinato da dolo da parte del Pensionato.
La giurisprudenza a riguardo è
sempre più orientata in tal senso. La Corte
di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità
della pretesa da parte di INPS di ottenere la restituzione delle somme
in eccedenza versate per suo stesso errore, non imputabile al pensionato, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato.
Pertanto L’IMPORTO PUO’ ESSERE RETTIFICATO, MA NON IN MANIERA RETROATTIVA.
Inoltre, la sentenza citata tutela la buona
fede del pensionato che abbia percepito da INPS una pensione, più alta
del dovuto in quanto l’Ente in questione è in possesso, fin dall’inizio del
processo, di tutti gli elementi necessari per verificare il diritto
all’erogazione del trattamento pensionistico e per quantificarne gli importi.
COSA FARE
In assenza di un chiaro
dettato normativo, sarà necessario agire legalmente per opporsi alla richiesta
di restituzione delle somme. A.E.C.I. ha predisposto due differenti modalità
d’azione:
- - ricorso amministrativo da
inoltrare entro i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di INPS;
- - diffida per contestare le
richieste per le quali sono trascorsi i 30 giorni previsti per poter fare
ricorso.
Se avete ricevuto anche voi la comunicazione da parte di INPS, contattate
lo Sportello Operativo A.E.C.I. ai seguenti recapiti:
- mail: assistenza@euroconsumatori.eu;
- tel.: 06 45 10 914;
- compila il form sottostante.