LA BUFALA DELLA CONDANNA AD ENEL ED IL RIMBORSO IVA SULLE ACCISE
19 novembre 2019
Da tempo i consumatori ci contattano chiedendo informazioni per ottenere il rimborso dell'Iva pagata sulle accise. Probabilmente la viralità dell'informazione è data anche, e soprattutto, a causa di una delle cose più temute dagli italiani: la fattura energetica.
Di fatto la bufala si poggia su un fatto che si è verificato (e si verifica) si ogni fattura. Alle accise (di fatto tasse) viene applicata l'IVA (di fatto una tassa). Il meccanismo reale, dunque, è una tassa su una tassa.
Tale meccanismo ha indotto alcuni giudici di pace ad emettere sentenze di condanna contro tale illecita prassi. I giudici ha, in vero, richiamato il principio stabilito dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 3671/97, secondo il quale, salvo deroga esplicita, un'imposta non costituisce mai base imponibile per un'altra, rendendo così illecita l'Iva applicata su tutte le voci che compaiono in bolletta.
LA PARTE NEGATIVA DELLA STORIA
Purtroppo, la tassa su una tassa (in fattura elettrica) non è solo una brutta abitutidine italiana e non è solo applicata da Enel. In Italia, di fatto, viene applicata da tutti i venditori di Energia.
Purtroppo (per noi consumatori) l'Enel (come gli altri gestori elettrici) applicano la direttiva europea 2006/112/CE che fattivamente autorizza l'applicazione dell'Iva sulle accise.
La stessa Corte di Cassazione ha, di fatto, legittimato la fatturazione applicata da ENEL. La recente sentenza (3 ottobre 2018) ha affermatom infatti che, “ai sensi degli artt. 1 e 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 ed in conformità all’art. 78, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, nella base imponibile dell’IVA rientrano tutti i costi sostenuti dal fornitore prima della cessione del bene (o della prestazione dei servizi), purché connessi con essa, inclusi le imposte che, come le accise (il cui prelievo costituisce un elemento del costo del prodotto venduto), lo Stato esige unicamente dal fornitore, in qualità di sostituto d’imposta, dato che quest’ultimo è autonomamente responsabile del pagamento delle stesse.” ( Cass. civ. Sez. V Sent., 03/10/2018, n. 24015 (rv. 651267-01).
NESSUN MODULO PER UNA RICHIESTA CHE NON POTRA' OTTENERE NULLA
Ecco spiegato il motivo per cui la nostra Associazione, pur non condividendo la doppia tassazione, ha deciso di non cavalcare un'onda che avrebbe sicuramente portato soci alla nostra Associazione che però non avrebbero ottenuto nulla.