GUIDA: LE CLAUSOLE VESSATORIE IN UN CONTRATTO
29 maggio 2019
Il termine “vessare”
significa letteralmente tormentare, opprimere, causando sofferenza materiale o
morale, o arrecando grave molestia.
Secondo il Codice del
Consumo, nei contratti conclusi tra un consumatore ed un professionista si
considerano vessatorie quelle
clausole che determinano, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e
degli obblighi derivanti
dal contratto.
In parole povere, dunque, sono clausole illecite che
danneggiano il consumatore.
La vessatorietà di una clausola viene
valutata in base alla natura del bene o del servizio oggetto del contratto,
nonché delle circostanze presenti al momento della conclusione dello stesso.
L’art. 36 del Codice del
Consumo sanziona con la nullità le clausole considerate vessatorie, sulla base
degli art. 33 e 34, pur restando valido il contratto cui esse sono collegate.
In linea generale, così come emerge
dall’elenco contenuto nell’art. 33, le clausole contenute nel contratto tra fornitore
e consumatore devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile
e in caso di dubbio prevale sempre l’interpretazione più favorevole all’utente.
Si tratta, in senso tecnico, del “principio
della trasparenza”.
Per una maggiore protezione
del contraente debole, il legislatore, ha previsto che clausole di questo tipo
siano sottoscritte e firmate dal consumatore separatamente rispetto al
contratto e siano frutto di una trattativa tra le parti interessate.
La tutela è rivolta a tutte
le persone fisiche che concludano un contratto per scopi estranei alla loro
attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Se hai dubbi su un contratto
che hai sottoscritto, se pensi che i tuoi diritti di consumatore non siano
stati rispettati, contattaci.