SPOT & GO. MULTE ARTICOLO 23 DEL CODICE DELLA STRADA. COME DIFENDERSI
14 marzo 2019
Partiamo subito dicendo che sul sito di Spot & Go
abbiamo avuto difficoltà a reperire informazioni della società titolare del
marchio. Non esiste partita IVA (almeno non visibile facilmente). La società
dovrebbe dunque essere Pubblicamente srl (citata nella Privacy) e la partita
Iva è pubblica anch’essa nella pagina privacy in spregio alla risoluzione n. 60/E del 16/05/2006 – Agenzia delle
Entrate.
L’art. 35 del DPR 633/1972, stabilisce l’obbligo, per il
contribuente intestatario della Partita IVA che disponga di un sito web, di
indicare nella relativa home page il numero identificativo ad esso attribuito
ai fini IVA.
Anche per Spot & Go vale il discorso fatto per diversi
marchi analizzati dalla nostra Associazione di Consumatori: è un’altra società
nata su un similare creato dalla Vantage Group Srl. Dietro
la promessa dell’auto gratis (che questa volta campeggia direttamente nel logo)
la società promette rimborsi di rate in cambio della circolazione con
pubblicità. La nostra Associazione di Consumatori sta ricevendo numerose
segnalazioni da parte di consumatori preoccupati per eventuali sanzioni in
merito, in particolare, all’articolo 23 del codice della Strada.
L'articolo 23 del codice della Strada (sia al comma 2 che al
comma 8) stabilisce che è vietata l'apposizione di scritte pubblicitarie sugli
autoveicoli pena la sanzione prevista dal comma 11 "Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.
"
Anche per Spot & Go la nostra associazione di consumatori ha attivato un sistema di tutela per difendere i diritti dei consumatori che hanno sottoscritto contratto con la Pubblicamente srl
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