CANONE RAI : AL VIA L'ESENZIONE PER CHI HA PIU’ DI 75 ANNI
1 ottobre 2010
Chi ha 75 anni può essere dispensato dal pagamento del CANONE RAI, a partire dal 2008: finalmente dopo circa 3 anni di attesa la norma è entrata in vigore.
Il reddito proprio e quello del coniuge non deve superare € 516,46 per 13 mensilità ( pari a € 6.713, 98 all’anno) e non ci devono essere altri conviventi oltre al coniuge.
L'agevolazione era stata prevista dalla Legge 244/2007 (art.1, co. 132), successivamente modificata DL 248/2007 e convertito con integrazioni in legge 31/2008: ma non ancora applicata poiché si era in attesa del decreto ad hoc da parte del Ministero dell'Economia. Ora, invece, la norma è immediatamente applicabile.
L’Agenzie delle Entrate con una recente Circolare (E/46 del 20 settembre) ha chiarito criteri e modalità per ottenere l'agevolazione.
La Circolare precisa alcuni elementi:
UBICAZIONE DEL TELEVISORE: deve trovarsi nel luogo di residenza;
ETÀ
- L’età minima richiesta (75 anni) deve essere stata compiuta entro il termine di pagamento del canone, ossia entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- Se il contratto di abbonamento viene stipulato nel corso dell'anno il requisito del raggiungimento dell' età minima (75 anni ) deve essere stato raggiunto alla data della stipula del contratto medesimo.
REDDITO
- Il reddito deve essere al netto degli oneri deducibili, e si riferisce all'anno precedente rispetto a quello per il quale si chiede l' esenzione, così come risulta indicato nella dichiarazione dei redditi o nel CUD se la dichiarazione non va presentata.
- Il reddito deve essere al netto delle pensioni di guerra, delle rendite INAIL, delle pensioni agli invalidi civili, dell' abitazione principale (con le relative pertinenze), dei trattamenti di fine rapporto o delle loro anticipazioni ed degli altri redditi soggetti a tassazione.
- Ai redditi bisogna invece sommare quelli derivanti dai depositi bancari, postali, BOT, CCT ed altri Titoli di Stato e dalle quote di investimenti; le retribuzioni provenienti da enti o organismi internazionali, nonché quelli derivanti da rappresentanze estere o consolari od ancora dalle missioni, dalla Santa Sede, dagli enti da quest' ultima direttamente gestiti e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica e dai redditi derivanti dall'estero non tassati in Italia.
RIMBORSO
Chi ha pagato il canone negli anni precedenti può richiedere il rimborso dell'importo versato a partire dall'anno 2008, compilando l'istanza il cui modello si trova sul sito dell' Agenzia delle Entrate ( www.agenziaentrate.gov.it );
DOMANDA DI ESENZIONE
La domanda va presentata all'Agenzia delle Entrate o spedita con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno.
È necessario compilare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46-47 DPR 445/2000, nella quale si attesta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti (il modello è disponibile sul sito dell' agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it ).
Chi desidera fruire del beneficio per il secondo semestre dell'anno, deve spedire o presentare la domanda entro il 31 luglio dell' anno, previo il compimento dei 75 anni nello stesso termine.