PORTABILITA' CONTO CORRENTE ENTRO 12 GIORNI. I CONSUMATORI POSSONO RICHIEDERE UN RISARCIMENTO IN CASO DI RITARDO.
23 febbraio 2018
CAMBIO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO: 12 GIORNI DA PARTE DEGLI OPERATORI PER EFFETTUARE IL PASSAGGIO. SCOPRI I TUOI DIRITTI SULLA PORTABILITA’
Se il Consumatore decide di cambiare il proprio conto corrente: ad
esempio perché insoddisfatto del proprio istituto di credito, perché ha trovato
un conto più vantaggioso dal punto di vista economico o per qualsiasi altra
ragione; dal 14 giugno 2017 ogni istituto di credito è obbligato a farlo entro 12 giorni, per non incorrere in
sanzioni.
Infatti grazie alle nuove regole sulla portabilità introdotte nel
giugno scorso e confluite nel testo unico bancario (TUB) qualsiasi cliente
potrà fare questo con velocità e
chiarezza; queste garantiscono e salvaguardano infatti la Portabilità. Ma
vediamo nello specifico che cos’è la Portabilità e quali sono i diritti del
Consumatore e i doveri dell’istituto di credito nei confronti di esso.
La Portabilità: definizione e regole.
Portabilità è il termine con cui
si indica il passaggio da un conto a un altro con agilità, senza costi e
senza perdere eventuali benefici. La Banca d’Italia ha sollecitato tutti gli
Istituti affinché questi ripettino i dettami del TUB e forniscano ai
Consumatori tutte le informazioni sul passaggio in maniera chiara e semplice ma
soprattutto veloce.
Come specificato nel testo della
normativa, la Portabilità può essere richiesta sempre anche se il conto è in rosso, hai dei mutui o altri
finanziamenti su quel conto. Nel caso in cui si faccia il passaggio infatti, il
finanziatore cambierà solo il conto da cui prelevare le rate. Inoltre dopo aver
cambiato conto si possono trasferire sul nuovo
conto tutti gli altri servizi passivi e attivi che c’erano sull’altro
conto; oltre gli addebiti diretti relativi ai debiti e ai mutui, si potranno
trasferire anche i bonifici dello stipendio e tutti gli altri bonifici
automatici che c’erano sul vecchio conto. Nel caso vi siano dei servizi di addebito o accredito legati
al conto che richiedano una procedura non
automatica di passaggio il nuovo istituto deve segnalartelo ed eventualmente assisterti nelle operazioni
necessarie. Bisogna tenere a mente
sempre però che la portabilità e nei servizi non nel conto,
il nuovo conto non è quello vecchio
e l’iban sarà diverso, se si vuole interrompere il rapporto con la banca
precedente sarà necessario chiudere il
conto, informandosi con il vecchio operatore sulle modalità e le regole di
chiusura.
Come si effettua materialmente il passaggio e quali sono i tempi
previsti:
E’ da mettere in evidenza il
fatto che il servizio è rigorosamente
gratuito e non possono essere addebitati costi per il passaggio. Si può richiedere il trasferimento direttamente al nuovo operatore che, in
collaborazione con il vecchio, effettua tutti i passaggi necessari a renderlo
completo. Nella richiesta all’operatore
il Consumatore indica la “data di efficacia del trasferimento”, cioè la data a
partire dalla quale vuole che venga compiuto il passaggio. Se si vuole
effettuare subito questo passaggio la normativa dice chiaramente che “il trasferimento deve essere completato
entro 12 giorni lavorativi”, cioè non contando i sabati e le domeniche e i
festivi.
La penale, il sistema di calcolo dell’importo e le modalità di reclamo:
Se questo termine temporale non
viene rispettato si ha diritto a un indennizzo
monetario fisso e automatico di 40 euro, più un’ulteriore maggiorazione per
ogni giorno di ritardo, commisurata alle somme presenti sul vecchio conto calcolabile attraverso la formula: 40 euro
+ [(tasso-soglia x saldo) x (giorni ritardo: 365)] = importo penale.
Le somme di questa penale di ritardo saranno accreditate subito sul tuo nuovo
conto senza bisogno di reclami o messe in mora.
Fermo restando questo, ogni Consumatore ha comunque il diritto in caso
di ritardi o disservizi di altro tipo di presentare un reclamo scritto agli
operatori. Non bisogna dimenticare inoltre che in ambito bancario è sempre possibile tutelare la propria
posizione rivolgendosi ai sistemi di risoluzione alternativa delle
controversie, tra cui l’Arbitrato
Bancario Finanziario (ABF), l’autorità giudiziaria oppure segnalare il
disservizio attraverso un esposto alla
Banca d’Italia.