Maxi bollette e conguagli, dalla Camera ok a prescrizione in due anni
7 dicembre 2017
Vale per le fatture emesse nei confronti dell’utente domestico e delle microimprese. La proposta prevede il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
Come si legge nel dossier pubblicato sul sito della Camera, la proposta approvata ieri prevede che in caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l’autorità competente abbia aperto un procedimento per l’accertamento di eventuali violazioni del codice del consumo, si introduce il diritto dell’utente (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle forme previste dall’Autorità per l’energia) alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore. E’ garantito il diritto dell’utente, in ogni caso, all’esito della verifica della legittimità della condotta dell’operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. Per quanto riguarda l’applicazione delle sposizioni introdotte dalla proposta, questa è limitata alle fatture la cui scadenza sia successiva alla data di entrata in vigore della legge per il settore elettrico; successiva al 1° gennaio 2019 per il settore gas; successiva al 1° gennaio 2020 per l’acqua.
Come spiega La Legge per tutti, la prescrizione delle bollette seguirà dunque due canali: sarà di cinque anni, come ora, per quelle mensili, bimestrali o trimestrali, mentre per le bollette emesse per effettuare i conguagli cadranno in prescrizione dopo due anni. Spiega la Legge per tutti: “In verità, a leggere bene la norma ci si accorge che il testo non parla di modifica dei termini di prescrizione. La nuova legge dice solo che l’emissione di conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai principio di buona fede, correttezza e lealtà. La conseguenza è sempre la stessa: la bolletta non va pagata. Ma se la prescrizione ha un effetto immediato e automatico, in questo caso sarà necessario ricorrere al giudice.”
La proposta prevede poi che l’Autorità per l’energia, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, definisca misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi. Alla medesima Autorità è demandata la definizione delle misure finalizzate a incentivare l’autolettura, senza oneri a carico dell’utente.
Come hanno reagito le associazioni dei consumatori? “Un passo avanti rispetto al fenomeno intollerabile dei maxi conguagli – afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori – Recepite alcune delle nostre richieste, come l’abrogazione del comma che consentiva, con clausola specificatamente approvata per iscritto, fatture per periodi maggiori di due anni, cosa che avrebbe vanificato quanto di buono prevede la legge stessa. Ma non tutte le nostre osservazioni sono state accolte. Restano alcune lacune e soprattutto alcuni commi che richiederanno un’interpretazione e che ci costringeranno ad ingaggiare una battaglia con le compagnie”.
Adiconsum confida che la legge abbia un iter breve al Senato. “Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione all’unanimità alla Camera della proposta di legge sulle fatturazioni a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici – dichiara Carlo De Masi, presidente di Adiconsum nazionale – Si tratta di un importante tassello nella tutela di consumatori e di piccole e medie imprese, vittime in questi anni dei maxi conguagli. Ci auguriamo che il Senato riservi a tale proposta di legge un iter altrettanto breve e che la stessa veda la luce in questa legislatura – prosegue De Masi – Comunichiamo sin da ora la nostra disponibilità a lavorare con il Ministero dello Sviluppo economico per l’approvazione del Regolamento contenente termini e modalità per la sospensione dei pagamenti e per i rimborsi e con l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per la determinazione delle forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei consumi effettivi”.
fonte: helpconsumatori