ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI: GLI SPORTELLI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI APERTI AI CITTADINI
17 ottobre 2017
Come ben spiegato dal Sole 24 Ore (articolo di di Luigi
Lovecchio | 17 ottobre 2017) la nuova
rottamazione con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione prevista dall’articolo 1
del Dl 148/2017 (gazzetta ufficiale
16/10/2017) riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Anche questa volta quindi non rileva la data di notifica
della cartella di pagamento o di comunicazione al contribuente della
trasmissione del carico, ma quella in cui il credito erariale è uscito dalla
disponibilità dell’ente creditore (circolare 2/E/2017).
Non rileva pertanto neppure la data convenzionale di presa
in carico da parte dell’agente della riscossione. Ciò significa che il debitore
deve chiedere all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la stampa dell’estratto
di ruolo per conoscere l’entità delle somme definibili.
A tale scopo, entro il 31 marzo 2018 l’agente della
riscossione comunica per posta ordinaria al debitore l’importo dei carichi definibili
dei quali non è ancora stata ufficializzata l’esistenza. Vale peraltro
ricordare che la mancata trasmissione di tale comunicazione non esime il
contribuente dal rispetto dei termini di legge, ragion per cui è opportuno che
ci si attivi comunque presso l’ente di riscossione.
VANTAGGI DELLA ROTTAMAZIONE
Il vantaggio è rappresentato dall’azzeramento di sanzioni e
interessi di mora. Restano dovuti, invece, la sorte capitale, gli interessi
affidati all’agente della riscossione e l’aggio sulle somme rivenienti dalla
definizione agevolata, oltre alle spese per notifica della cartella e eventuali
procedure esecutive.
La domanda deve essere presentata entro il 15 maggio del prossimo anno utilizzando i moduli che ancora non sono disponibili ma che saranno pubblicati (entro fine mese) dallo stesso concessionario. Il contribuente debitore però può anticipare i tempi per bloccare (o prevenire) le misure cautelari o esecutive quali fermo amministrativo, iscrizione ipoteca o pignoramento.
Come ricordato dallo stesso Lovecchio la pendenza della procedura non determina l’interruzione delle operazioni di recupero coattivo, salvo che non si provveda alla presentazione della domanda. Pertanto, se si è ricevuta ad esempio l’intimazione di pagamento propedeutica all’ipoteca oppure se si teme che venga aggredito il conto bancario o lo stipendio, si ha l’esigenza di inoltrare quanto prima l’istanza.
Per maggiori informazioni i nostri sportelli sono a disposizione del cittadino sia per chiarire tempi, modi e disponibilità sia per l’inoltro della domanda per aderire alla rottamazione.Per maggiori informazioni i nostri sportelli sono a disposizione del cittadino sia per chiarire tempi, modi e disponibilità sia per l’inoltro della domanda per aderire alla rottamazione.