UNIPOL MUTUO A TASSO VARIABILE. LA BANCA SI IMPEGNA PER IL RISARCIMENTO
23 febbraio 2017
Molti
consumatori italiani, tutti coloro che hanno stipulato un mutuo con Unipol
Banca nel periodo compreso tra il 01/04/2015 ed il 30/09/2016, un mutuo a tasso
variabile, avranno diritto alla probabile restituzione.
Andiamo
per gradi. Tutti i consumatori che nel periodo 1 aprile 2015 – 30 settembre
2016 hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile (ipotecario o chirografario)
con clausola di tasso 10 minimo con Unipol Banca, avranno diritto ad una somma
una tantum.
Tale
somma sarà calcolata su ciascuna delle rate del mutuo con scadenza nel periodo
1 maggio 2015 – 31 ottobre 2016 per le quali sia stato rilevato un valore
negativo del parametro di riferimento per la determinazione del tasso di
interesse nominale annuo, pari al prodotto tra il capitale residuo dovuto
alla scadenza della Rata Rilevante e un’aliquota pari alla differenza tra zero
e il corrispondente valore negativo del parametro di indicizzazione rilevato
nella medesima Rata Rilevante.
Questa misura è stata prevista nell’ambito degli impegni che Unipol Banca ha
presentato all’AGCM (Antitrust) che aveva avviato un procedimento volto ad
accertare la mancata o ambigua informativa ai consumatori circa l’esistenza nei
contratti di mutuo a tasso variabile della Banca di soglie minime del tasso di
interesse contenute rispettivamente in clausole floor (valore del tasso minimo
superiore allo spread) ed Euribor negativo (valore del tasso minimo pari allo
spread, in modo da rendere i valori negativi dell’euribor irrilevanti nella
determinazione del tasso d’interesse nominale annuo), in relazione al momento
della loro stipula, precedente o successiva rispetto al rilevamento di valori
negativi dei parametri di indicizzazione Euribor.
Ma in cosa ha sbagliato la banca? Su una parte di contratti stipulati prima
dell’evento Euribor negativo in cui non era stata inserita alcuna clausola di
tasso minimo, Unipol Banca non ha applicato un tasso minimo pari allo spread,
attribuendo un valore pari a zero all’Euribor, ma ha continuato ad applicare,
la somma algebrica prevista quale formula di calcolo del tasso di interesse
nominale annuo (Euribor + spread). Dunque in parole semplici: i consumatori non
hanno beneficiato dei tassi negativi dell’Euribor.
E’ importante sapere che il beneficio si ottiene a condizione che gli stessi
consumatori ne facciano espressa richiesta entro 60 giorni solari dalla data di
pubblicazione sul proprio sito internet di un avviso che dovrebbe essere on
line già da martedì 28 febbraio.
Per
maggiori informazioni scrivi ad assistenza@euroconsumatori.eu
o chiamaci al contact centre allo 064510914