ABA ENGLISH: A.E.C.I. INVIA SEGNALAZIONE ALL’ANTITRUST.
16 febbraio 2017
Partiamo dal concetto che
riteniamo, il fatto che ABA ENGLISH abbia risposto alle domande poste nel
nostro precedente articolo (vedi articolo | vedi la risposta di ABA ENGLISH) un’ottima
best practice. Detto questo dobbiamo sottolineare che non possiamo condividere
il punto di vista espresso proprio dalla scuola di lingue on line. Riteniamo
infatti che le regole debbano innanzitutto essere rispettate e, a maggior
ragione, quelle che stabiliscono diritti dei consumatori in quanto parte
debole.
La base fondante di tutta la
regolamentazione comunitaria è fondata, infatti sul principio generale di
tutela del consumatore, in quanto considerato parte ”debole” rispetto alla
controparte “professionista”. Ne consegue che ogni Stato Membro debba, a sua
volta, recepire tale articolato.
Il regolamento n. 44 del 2001,
emanato dal Consiglio Europeo il 22 dicembre 2000 relativo a “la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale”, stabilisce, all’articolo 2, il principio generale secondo cui il giudice competente in caso di
controversia è quello del convenuto.
Nelle condizioni generali di
contratto di ABA ENGLISH, (articolo 5) si fa inoltre riferimento alla
legislazione spagnola (…“l’utente accetta di sottomettersi alla giurisdizione e
alla competenza delle Preture e dei Tribunali del domicilio dell’utente,
qualora questi si trovi in Spagna; o a
quella delle Preture e dei Tribunali di Barcellona, qualora si trovi fuori
dalla Spagna”) stabilendo quindi come sede del foro competente sulle
controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del
consumatore, in contrasto con quanto previsto dall’art.33 lett.u) del Codice
del Consumo.
Più in particolare l’articolo 16
del regolamento n. 44 del 2001 prevede inoltre che “l’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere
proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è
domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il
consumatore”, conferendogli così la possibilità di scegliere il giudice del
luogo in cui ha il proprio domicilio
Pur, come già sostenuto, considerando
buona cosa la risposta di ABA ENGLISH, riteniamo altresì che le condizioni
generali di contratto debbano essere profondamente modificate.