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ABA ENGLISH: A.E.C.I. INVIA SEGNALAZIONE ALL’ANTITRUST.

16 febbraio 2017

Associazione Consumatori

Partiamo dal concetto che riteniamo, il fatto che ABA ENGLISH abbia risposto alle domande poste nel nostro precedente articolo (vedi articolo | vedi la risposta di ABA ENGLISH) un’ottima best practice. Detto questo dobbiamo sottolineare che non possiamo condividere il punto di vista espresso proprio dalla scuola di lingue on line. Riteniamo infatti che le regole debbano innanzitutto essere rispettate e, a maggior ragione, quelle che stabiliscono diritti dei consumatori in quanto parte debole.

La base fondante di tutta la regolamentazione comunitaria è fondata, infatti sul principio generale di tutela del consumatore, in quanto considerato parte ”debole” rispetto alla controparte “professionista”. Ne consegue che ogni Stato Membro debba, a sua volta, recepire tale articolato.

Il regolamento n. 44 del 2001, emanato dal Consiglio Europeo il 22 dicembre 2000 relativo a “la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, stabilisce, all’articolo 2, il principio generale secondo cui il giudice competente in caso di controversia è quello del convenuto.

Nelle condizioni generali di contratto di ABA ENGLISH, (articolo 5) si fa inoltre riferimento alla legislazione spagnola (…“l’utente accetta di sottomettersi alla giurisdizione e alla competenza delle Preture e dei Tribunali del domicilio dell’utente, qualora questi si trovi in Spagna; o a quella delle Preture e dei Tribunali di Barcellona, qualora si trovi fuori dalla Spagna”) stabilendo quindi come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, in contrasto con quanto previsto dall’art.33 lett.u) del Codice del Consumo.

Più in particolare l’articolo 16 del regolamento n. 44 del 2001 prevede inoltre che “l’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore”, conferendogli così la possibilità di scegliere il giudice del luogo in cui ha il proprio domicilio

Pur, come già sostenuto, considerando buona cosa la risposta di ABA ENGLISH, riteniamo altresì che le condizioni generali di contratto debbano essere profondamente modificate. 

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