NUOVO CODICE DELLA STRADA: ECCO LE PIU' IMPORTANTI NOVITA' PER I CONSUMATORI
28 luglio 2010
ECCO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA PUNTO PER PUNTO
61 articoli (prima erano 80) che apportano importanti cambiamenti alle norme che regolano il comportamento civile stradale. Molto importante gli interventi sulle minicar e sulle disposizioni su chi viene colta con modifiche per mandarle oltre i 45 km/h. Viene specificato che il casco elettronico per conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e la scatola nera sugli autoveicoli vengono introdotti in via sperimentale. Salta la norma sul casco in bici obbligatorio e conforme alla normativa europea per i bambini fino a 14 anni.
Dall'anno scolastico 2011-2012, il ministero dell'Istruzione predispone programmi di educazione stradale (a saldi erariali invariati) ed è istituito un comitato per l'indirizzo e il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale presso il ministero delle Infrastrutture. Molto importanti le norme sull’alcol per i neopatentati e i professionisti.
Prevista una nuova procedura, che coinvolge anche le Regioni, per la modifica e l'aggiornamento della rete stradale e autostradale di interesse nazionale esistente. Le modifiche possono riguardare non solo intere strade, ma anche tronchi di strada. Per le varianti, l'integrazione avverrò d'ufficio.Ora il dispositivo dovrà passare a Palazzo Madama.
Le notizie più importanti per i consumatori sono che i tempi di notifica passeranno da 150 a 90 giorni e che agli enti locali è consentito acquisire autovelox anche a noleggio a canone fisso. Inoltre è stata soppressa la norma che riduceva da 60 a 30 giorni il termine per proporre ricorso ai giudici di pace e introduceva lo specifico termine di 60 giorni se l'interessato risiedeva all'estero.
Prevista, invece, la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione anche mediante fax o in via telematica. Novità interessante sul fronte processuale: si stabilisce che l'opposizione non ha effetti sospensivi, salvo che il giudice di pace disponga, in modo motivato e in contraddittorio con le parti, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento. In tal modo, si esclude che la sospensione adottata senza giustificazione e senza aver sentito l'autorità che ha adottato il provvedimento. Al tempo stesso si prevede che l'ordinanza di sospensione possa essere impugnata con ricorso al tribunale.
ECCO UN ESTRATTO DELLE NOTIZIE PIU’ IMPORTANTI PER I CONSUMATORI
Notifica multe (articolo 38). I verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada devono essere notificati entro 90 giorni (e non più entro gli attuali 150 giorni). Quando il verbale è contestato immediatamente al trasgressore il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria entro 100 giorni dalla violazione. La contestazione immediata non è necessaria per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati nei centri storici, nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o per la circolazione su corsie e strade riservate. Inoltre, per semafori e accessi a ztl non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se l'accertamento avviene tramite dispositivi o apparecchi omologati o con funzionamento automatico. Saranno i prefetti, poi, a essere compententi a individuare i tratti stradali fuori dai centri abitati dove posizionare gli impianti di rilevazione automatica delle violazioni.
Alcol e droga alla guida (articolo 34). L’articolo 34 inasprisce ulteriormente le sanzioni per guida in stato di ebbrezza. Infatti per chi viene trovato con tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue la sanzione amministrativa va da 500 a 2mila euro. Per chi provoca un incidente stradale, le pene vengono raddoppiate e sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 in caso di incidente la patente viene revocata e sospesa fino a 2 anni. Il dispositivo inoltre apre a pene alternative al carcere per i conducenti fermati in stato di ebbrezza, che non abbiano provocato incidenti:
Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni altrimenti paga fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi. Se il tasso alcolemico risulta tra lo 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo. Le pene raddoppiano per i guidatori professionali.
Pene severe poi se si guida dopo aver assunto droga: multa fino a 6mila euro, arresto minimo di 6 mesi e patente sospesa fino a 2 anni. Se si provoca un incidente, scatta anche la revoca della patente. Tutte queste novità entrano in vigore subito. Nelle Aree di servizio viene vietata la vendita di bevande alcoliche.
Bambini in moto (articolo 28). Cancellata la norma che consentiva di portare in moto bambini da 6 a 12 anni alloggiandoli su un apposito sedile di sicurezza omologato, con appoggi per gli arti superiori e inferiori. Attualmente, quindi, resta in vigore la disciplina per cui non è comunque possibile il trasporto dei bambini se il passeggero non è seduto in modo stabile ed equilibrato nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
Confisca e fermo veicoli (articolo 46). Riscritto il procedimento di attuazione della confisca e del fermo conseguenti a ipotesi di reato. Tra le novità, la previsione che l'agente o l'organo accertatore della violazione proceda immediatamente al sequestro. Prevista, poi, la restituzione ai proprietari dei ciclomotori confiscati per violazione per le quali attualmente non prevista la confisca, previo, però, pagamento delle spese di recupero, trasporto, custodia.
Destinazione proventi multe (articolo 42). Dovranno servire per la manutenzione delle strade, il potenziamento della segnaletica, il finanziamento dei controlli e accertamento della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Una quota parte delle maggiori entrate andranno per il 25% al ministero dei Trasporti, il 10% al Viminale per l'acquisto di automezzi. Altro 5%, sempre al Viminale, per gli accertamenti sulle strade, e ulteriore 5%, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale. Il 5%, sarà dirottato invece a Viale Trastevere, al ministero dell'Istruzione, per promuovere programmi di sicurezza stradale in classe.
Etilometri nei locali e "Happy hours" (articolo 55). Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalla ore 3 alle ore 6, con l'obbligo all'uscita di un apparecchio precursore chimico-elettronico per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e tabelle illustrative dei danni che fa l'alcol. Si precisa che si tratta di un "obbligo" per tutti i locali, anche bar, alberghi, ristoranti che proseguono l'attività dopo le ore 24. La sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro. Il sindaco può consentire una deroga ma solo 2 volte l'anno (notte del 15 agosto e del 31 dicembre). Per gli esercizi "di vicinato" la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6. Si prevede poi che i concessionari demaniali di spiagge possano organizzare "happy hours", con somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 17 alle ore 20, dietro autorizzazione della commissione tecnica di pubblico spettaclo (con decorrenza dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge). Se non si rispettano le regole, scatta una sanzione pecuniare che può arrivare fino a 20mila euro, più la sospensione da 7 a 30 giorni dell'attività, in caso di recidiva (3 casi nel biennio).
Guida accompagnata a 17 anni (articolo 16, comma 1). Si introduce una nuova normativa sulla "guida accompagnata" per i minori che abbiano compiuto 17 anni e siano titolari di patente A, consentendo loro la guida, con l'assistenza di un adulto, alle seguenti condizioni: a) che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente B da almeno 10 anni e b) che sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del ministero, su istanza del genitore o dell'eventuale rappresentante legale. In strada, si dovranno rispettare i limiti di velocità previsti per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, 100 Km/h, per le autostrade e 90 Km/h, per le strade extraurbane principali. In caso di guida accompagnata a 17 anni, l'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni pecuniarie in solido con il genitore o chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne. Qualora, poi, il conducente commetta violazioni che portano alla sospensione o alla revoca della patente, al minore viene revocata l'autorizzazione alla guida accompagnata e l'impossibilità di conseguirne di nuovo un'altra. Le medesime sanzioni si applicheranno anche se il minore viene pizzicato alla guida senza accompagnatore.
Licenziamento autisti ubriachi (articolo 45, comma 1). Sarà considerata giusta causa di licenziamento dei conducenti la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l'influsso di alcool.
Modifiche ciclomotori (articolo 14). Sanzioni in salita (da 779 a 3.119 euro, oggi da 78 a 311) per chi modifica i ciclomotori per aumentarne la velocità. Chi circola, invece, con un ciclomotore non più rispondente alle caratteristiche o che sviluppi velocità superiore a quella prevista paga da 389 a 1.559 euro. Giro di vite, pure, su chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppano una velocità superiore ai 45 Km/h, che dovrà pagare da mille a 4mila euro (oggi, da 78 a 311) Aumenta, anche, (portandola da 78 a 311 euro) la sanzione per chi circola con un ciclomotore munito di targa i cui dati non siano chiaramente visibili. Non ci sarà spazio per vacatio legis. Vale a dire, queste norme entreranno in vigore da subito, cioè il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta. Previsto, infine, un decreto ministeriale che definisce un calendario per l'attribuzione del certificato di circolazione e della targa a tutti i ciclomotori in circolazione.
Monitoraggio incidentalità stradale (articolo 57). Polizia ed enti locali dovranno trasmettere, in via telematica, ai Trasporti tutti i dati relativi a incidenti stradali. È autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Multe a rate (articolo 40). Rateizzabili le multe a partire da 200 euro, in rate mensili da 100 euro, (prima il tetto era di 400 euro), a patto che si abbia un reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro.
Neopatentati (articolo 18). Viene modificata la disciplina concernente le limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno, elevando da 50 kw/t a 55 kw/t la potenza specifica, riferita alla tara, al di sopra della quale i veicoli non possono essere guidati dai neopatentati. Viene inoltre fissato un limite di potenza massima pari a 70 kw per i veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente).
Niente minicar senza patente (articolo 45, comma 2). Chi ha subito il ritiro della patente non può condurre ciclomotori e microcar e non può conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
No alla patente per chi importa, acquista o riceve droga (articolo 19). Si prevede che tra i soggetti che non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori siano compresi anche coloro che illecitamente importano, esportano, acquistano e ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze stupefacenti o psicotrope, che siano già stati condannati per reati contro la persona, il patrimonio, connessi a sostanze stupefacenti, o consistenti in violazioni del Codice della strada. Scatterà il ritiro a vita della patente (qualsiasi categoria) a chi sia stata revocata per la seconda volta la patente per il reato di omicidio colposo.
Patentino per i motorini (articolo 17). D'ora in avanti, nell'ambito dei corsi di preparazione per far guidare il motorino ai 14enni, bisognerà svolgere una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Inoltre, sempre ai fini del rilascio del patentino, bisognerà aver superato tutti gli esami e le prove teoriche previste, anche, previa attività di formazione, e una prova pratica di guida del ciclomotore. Quest'ultima, però, scatterà a decorrere dal 19 gennaio 2011, una volta che sarà recepita la normativa europea (Direttiva 2006/126/Ce) sulla patente di guida.
Permesso di guida a ore (articolo 44). Chi ha subito il ritiro della patente può ottenere dal prefetto un permesso di guida a ore, al massimo di 3 ore giornaliere per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali. Il periodo di sospensione della patente viene aumentato delle ore nelle quali è stata consentita la guida.
Proventi multe superamento limiti velocità (articolo 25). I proventi delle multe per eccesso di velocità, al netto delle spese, sono attribuiti al 50% all'ente proprietario della strada sui cui è stato effettuato l'accertamento (proventi da impiegarsi nella regione in cui è avvenuto l'accertamento) e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, vale a dire al comune. La disposizione non si applica alle strade affidate in concessione. Gli enti devono destinare le quote dei proventi per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, comprese segnaletica e barriere, e di impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, al potenziamento delle attività di controllo delle violazioni. L'ente deve trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno una relazione al ministero delle Infrastrutture indicando l'ammontare complessivo dei proventi e gli interventi realizzati. La percentuale dei proventi è ridotta del 30% per l'ente che non trasmette la relazione. Si prevede, poi, un inasprimento delle sanzioni amministrative per chi sfora il limite di velocità. Per chi lo supera di oltre 40 Km/h, da 500 a 2mila euro e patente sospesa da 1 a 3 mesi. Chi supera, invece, il tetto di oltre 60 Km/h, dovrà pagare da 779 a 3.119 euro. Previsto, inoltre, che il posizionamento e l'uso degli autovelox fuori dai centri abitati non sia previsto entro un Km dal segnale del limite di velocità.
Recupero punti (articolo 22). I punti persi sulla patente si riacquistano sostenendo una prova d'esame. La frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati della autoscuole o da soggetti autorizzati dalla Motorizzazione, consente di riacquistare 6 punti (9, per chi ha la patente professionale). All'esame di idoneità tecnica si deve sottoporre il titolare della patente che, dopo una prima violazione che fa perdere almeno 5 punti, compia nell'arco di 12 mesi altre 2 violazioni non contestuali che fanno perdere ciascuna almeno 5 punti. Vengono poi elencate le principali variazioni sulla perdita dei punti. Per bilanciare il rigore delle misure, viene anche introdotto un sistema premiale, per cui, per i primi 3 anni dal rilascio della patente, la mancanza di violazioni che comportano la riduzione di punti, determina l'attribuzione di un punto l'anno (tale punteggio si aggiunge al credito di 2 punti l'anno, fino a un massimo di 10, per ogni 2 anni senza violazioni, giù previsto dalla normativa vigente). Il giro di vite entrerà in vigore da subito, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.
Segnaletica stradale (articolo 6). Aumentano le sanzioni per chi non mantiene in perfetta efficienza la segnaletica stradale. Prima si pagavano da 78 a 311 euro, ora da 389 a 1.559. Inoltre, si consente l'apposizione temporanea di segnali stradali, oltre che nei casi di urgenza e necessità, anche nei casi di "emergenza", comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale.
Strade "sicure" (articolo 48). Si introduce un obbligo specifico in capo agli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità: quello di porre in essere specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.
Verbale informatico (articolo 37). In materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni, il verbale può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici e indicandone i contenuti essenziali (sommaria descrizione del fatto accertato, elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore, targa del veicolo con cui è commessa la violazione).
Vietato sporcare le strade (articolo 5, comma 1). Disco verde al divieto, più severo, di "insozzare" le strade e le sue pertinenza, gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in corsa. La sanzione per chi viola la norma va da 100 a 400 euro (mentre la misura originaria oscillava dai 23 ai 92 euro), con, in aggiunta, la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione.