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ANTITRUST AVVIA PROVVEDIMENTO DI INOTTEMPERANZA NEI CONFRONTI DI RAYNAIR.

4 dicembre 2017

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con le misure cautelari deliberate il 25 ottobre 2017, su segnalazione dell'Associazione Europea Consumatori Indipendenti (vedi articolo)  nei confronti del vettore aereo irlandese Ryanair a seguito delle cancellazioni dei voli operate negli scorsi mesi di settembre e ottobre impone alla compagnia di dare subito ai consumatori informazioni chiare, trasparenti e immediatamente accessibili ai sensi del Regolamento Ce 261/2004.

Il provvedimento è stato poi impugnato dalla compagnia aerea e la nostra associazione di consumatori ha deciso di costituirsi per supportare il provvedimento che l’Antitrust ha emesso a carico del vettore aereo e, nel frattempo, non ha provveduto a realizzare le richieste dell’Antitrust.

RYANAIR CONTINUA A NON INFORMARE SUI DIRITTI DEI PASSEGGERI DOPO CANCELLAZIONE VOLI, AVVIATO PROCEDIMENTO DI INOTTEMPERANZA

L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha deliberato in data 29 novembre l’avvio di un procedimento di inottemperanza nei confronti di Ryanair per non aver dato seguito a quanto prescritto nel provvedimento cautelare adottato lo scorso 25 ottobre 2017 con la quale l’ Autorità ha imposto al vettore irlandese, a seguito delle cancellazioni dei voli operate negli scorsi mesi di settembre e ottobre - in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali del vettore - l’adozione di specifiche misure volte a fornire informazioni chiare, trasparenti e immediatamente accessibili sui diritti dei consumatori italiani ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004.

 

In particolare, l’Antitrust, con il proprio provvedimento cautelare, ha ordinato a Ryanair - sia attraverso una comunicazione specificamente diretta ai consumatori italiani che attraverso informazioni facilmente reperibili a partire dalla home page del sito internet in lingua italiana della compagnia - di informare i consumatori italiani, con chiarezza, dei diritti nascenti dalla cancellazione dei voli, in modo da consentire loro di acquisire piena ed adeguata consapevolezza relativamente:

- alla immediata accessibilità e comprensione dell'informazione circa la sussistenza non solo del diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato ma anche alla compensazione pecuniaria, ove dovuta;

- all’elenco completo delle date, delle tratte e del numero (e.g.: FRxxx) di ogni volo cancellato in relazione al quale è sorto non solo il diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo ma anche alla compensazione pecuniaria, ove dovuta;

- alla connessa e immediata fruibilità della procedura da seguire per richiedere il rimborso e/o la modifica gratuita del volo e la compensazione pecuniaria ad essi spettante.

Entro il termine di 10 giorni previsto dalla anzidetta delibera del 25 ottobre, Ryanair non ha comunicato l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto dal provvedimento cautelare e le relative modalità di attuazione.

Tale comportamento si è protratto anche dopo che il TAR del Lazio, con ordinanza del 22 novembre 2017, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento cautelare dell’Autorità presentata da Ryanair; infatti, la compagnia irlandese non ha trasmesso all’Autorità alcuna comunicazione al riguardo, né risulta che abbia posto in essere azioni volte a ottemperare al provvedimento dell’Autorità.

Il procedimento di inottemperanza avviato potrà condurre all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10.000 e 5.000.000 di euro.

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