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Invalidità civile - Domande di accompagnamento- Legge 104/1992

3 luglio 2025

Associazione Consumatori

NON RINUNCIARE DOPO IL PRIMO DINIEGO! 

§     Hai presentato domanda amministrativa di primo riconoscimento di invalidità civile e non sei stato chiamato a visita trascorsi 120 giorni?

§     Oppure espletata la visita medico legale presso la sede INPS hai ricevuto una comunicazione di rigetto della tua domanda?

NON TUTTO E’ PERDUTO!

Non demordere: Il percorso per il riconoscimento dell'invalidità può essere lungo e talvolta frustrante, ma è importante non scoraggiarsi e perseguire i propri diritti.

I nostri esperti ti illustreranno le differenti soluzioni legali da intraprendere a seconda della circostanza che ti riguarda e ti aiuteranno nella scelta del percorso giudiziario più adatto.

Sono previsti due tipi di ricorso: amministrativo e giudiziario. Il ricorso amministrativo si rivolge all'INPS per contestare i motivi non sanitari del rigetto (es. reddito, residenza). Il ricorso giudiziario si rivolge al Tribunale per contestare i motivi sanitari del rigetto.

 

Intanto raccogli tutta la documentazione sanitaria necessaria e richiedi subito una consulenza con i nostri esperti! (CTP in sede)

 

Ricorda anche che l'articolo 38 della Costituzione italiana stabilisce il diritto all'assistenza e al mantenimento per gli inabili al lavoro. 

Ricorda i termini:

Nel caso non sei stato chiamato a visita entro 120 giorni dall’inoltro della domanda amministrativa inviata tramite patronato, potrai rivolgerti al Tribunale a tutela del tuo diritto alla chiamata a visita.

Il ricorso deve essere presentato all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi (circa 180 gg) dalla ricezione del verbale di diniego/rigetto.

NOTA BENE

Una volta presentato il ricorso, il Giudice provvede alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), che svolgerà gli approfondimenti necessari all’accertamento del requisito sanitario, insieme a un medico legale dell’INPS. Il consulente trasmetterà al giudice una relazione peritale definitiva che, entro 30 giorni, potrà eventualmente essere contestata se ritenuta non legalmente opportuna.

In assenza di contestazioni, il giudice, entro il termine sopra indicato, emana il decreto di omologazione della relazione peritale, non impugnabile né modificabile.

Nel caso in cui, invece, una delle parti (INPS o cittadino ricorrente) manifesti dissenso alle conclusioni del CTU, il giudice fisserà un ulteriore termine di 30 giorni entro il quale la parte dissenziente dovrà presentare ricorso davanti al medesimo giudice.

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Affidati a noi: Sia per la presentazione della domanda iniziale che, soprattutto, per l'eventuale ricorso,. I nostri professionisti potranno guidarvi attraverso le complessità burocratiche e legali. Puoi richiedere il nostro supporto per l’assistenza. AECI è un’Associazione di Consumatori, altamente specializzata nella risoluzione delle problematiche. Trattiamo, proprio su questa tema, migliaia di pratiche annuali.

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