Invalidità civile - Domande di accompagnamento- Legge 104/1992
3 luglio 2025

NON RINUNCIARE DOPO IL PRIMO DINIEGO!
§ Hai presentato domanda amministrativa di primo
riconoscimento di invalidità civile e non sei stato chiamato a visita trascorsi
120 giorni?
§
Oppure espletata la visita medico
legale presso la sede INPS hai ricevuto una comunicazione di rigetto della tua
domanda?
NON TUTTO E’ PERDUTO!
Non demordere:
Il percorso per il riconoscimento dell'invalidità può essere lungo e talvolta
frustrante, ma è importante non scoraggiarsi e perseguire i propri diritti.
I nostri esperti ti illustreranno le
differenti soluzioni legali da intraprendere a seconda della circostanza che ti
riguarda e ti aiuteranno nella scelta del percorso giudiziario più adatto.
Sono previsti due tipi di ricorso: amministrativo e giudiziario.
Il ricorso amministrativo si rivolge all'INPS per contestare i motivi non
sanitari del rigetto (es. reddito, residenza). Il ricorso giudiziario si
rivolge al Tribunale per contestare i motivi sanitari del rigetto.
Intanto raccogli tutta la
documentazione sanitaria necessaria e richiedi subito una consulenza con i
nostri esperti! (CTP in sede)
Ricorda anche che
l'articolo 38 della Costituzione italiana stabilisce il diritto all'assistenza
e al mantenimento per gli inabili al lavoro.
Ricorda
i termini:
Nel caso non sei stato chiamato a
visita entro 120 giorni dall’inoltro
della domanda amministrativa inviata tramite patronato, potrai rivolgerti al
Tribunale a tutela del tuo diritto alla chiamata a visita.
Il ricorso
deve essere presentato all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi
(circa 180 gg) dalla ricezione del verbale di diniego/rigetto.
NOTA
BENE
Una volta presentato il ricorso,
il Giudice provvede alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU),
che svolgerà gli approfondimenti necessari all’accertamento del requisito
sanitario, insieme a un medico legale dell’INPS. Il consulente
trasmetterà al giudice una relazione peritale definitiva che, entro 30 giorni, potrà eventualmente essere contestata se ritenuta
non legalmente opportuna.
In assenza di contestazioni, il giudice, entro il termine sopra
indicato, emana il decreto di
omologazione della relazione peritale, non impugnabile né modificabile.
Nel caso in cui, invece, una
delle parti (INPS o cittadino ricorrente) manifesti dissenso alle
conclusioni del CTU, il giudice fisserà un ulteriore termine di 30 giorni
entro il quale la parte dissenziente dovrà presentare ricorso davanti al
medesimo giudice.
Che aspetti? Contattaci
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Affidati
a noi: Sia per la presentazione della
domanda iniziale che, soprattutto, per l'eventuale ricorso,. I nostri
professionisti potranno guidarvi attraverso le complessità burocratiche e
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di Consumatori, altamente specializzata nella risoluzione delle problematiche.
Trattiamo, proprio su questa tema, migliaia di pratiche annuali.
Puoi contattarci riempendo il form che segue questo articolo oppure aprendo un TICKET nel nostro sistema di assistenza (scelta consigliata).
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