BUONI FRUTTIFERI POSTALI SERIE 18X: IL TRIBUNALE DI RAVENNA CONFERMA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO FAVOREVOLE ALLE RISPARMIATRICI
REGIONE: EMILIA ROMAGNA
Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 613 del 2025, in
veste di Giudice d’Appello, ha confermato la sentenza di primo grado,
emessa dal Giudice di Pace di Faenza, che aveva condannato Poste Italiane Spa a
risarcire le titolari di due buoni postali prescritti.
Nel 2023 Poste Italiane aveva negato alle risparmiatrici la
richiesta di liquidazione di due buoni postali serie 18X, sostenendo l’intervenuta
prescrizione del capitale e degli interessi.
Le risparmiatrici si vedevano così costrette ad avviare un’azione
giudiziale a seguito della quale il Giudice di Pace ha ritenuto Poste Italiane responsabile
della perdita del capitale per non aver fornito, al momento della sottoscrizione
dei buoni postali, il Foglio Informativo Analitico che avrebbe
permesso di conoscere, tra le altre cose, l’effettiva scadenza dei titoli.
Secondo il Giudice di primo grado Poste Italiane S.p.A., al
momento della sottoscrizione dei titoli, aveva l’obbligo di consegnare il
foglio analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento,
così come disposto dall’art 3, comma 1, del Decreto Ministeriale del Tesoro che
disciplina le condizioni generali di emissione dei BFP.
“Ad avviso del giudicante, sul piano della responsabilità
contrattuale, la condotta omissiva della società convenuta costituisce
violazione, oltre che di un’obbligazione specifica imposta dal D.M., anche del
generale principio di correttezza e buona fede di cui all’art 1175 c.c. oltre
del dovere di diligenza professionale prescritto dall’art 1176 c.c.”
Poste Italiane aveva impugnato detta sentenza sostenendo l’erronea
applicazione, da parte del Giudice di Pace, della normativa contenute nel D.M.
19.12.2000.
Il Tribunale di Ravenna ha ribadito che Poste Italiane
aveva l’obbligo di consegnare alle risparmiatrici il foglio informativo
contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento al momento
del collocamento del titolo.
Ha, inoltre, precisato che detto obbligo non può essere
assolto con la mera pubblicazione del provvedimento di emissione in Gazzetta
Ufficiale.
Sulla scorta di tali principi il Tribunale ha rigettato
l’appello ed ha confermato la decisione del giudice di primo grado.
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6 novembre 2025
Articolo a firma del responsabile Costanza Capuano che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: castelbolognese@euroconsumatori.eu