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POLIZZE ASSICURATIVE DORMIENTI: NUOVA FINESTRA PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO!

REGIONE: EMILIA ROMAGNA

Buone notizie per i beneficiari di polizze assicurative dormienti.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso la Concessionaria servizi assicurativi (CONSAP), ha annunciato l’apertura di una nuova finestra per la presentazione di richieste di rimborso parziale relative polizze assicurative dormienti prescritte.

COSA SONO LE POLIZZE DORMIENTI?

Le polizze dormienti sono polizze vita per le quali il capitale o la rendita sono già maturati ma non sono stati liquidati per due motivi:

·       I beneficiari non ne fanno richiesta perché non sono a conoscenza dell’esistenza della polizza;

·       La Compagnia assicurativa non è venuta a conoscenza del decesso dell’assicurato.

Il capitale resta così in giacenza presso le Compagnie assicurative finché le polizze non cadono in prescrizione.

La prescrizione si verifica decorsi 10 anni dall’evento assicurativo: decesso dell’assicurato oppure scadenza del contratto.

Una volta prescritta la polizza, la Compagnia assicurativa versa il relativo capitale al Fondo Rapporti Dormienti gestito da CONSAP.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI RIMBORSO?

Le domande di rimborso parziale possono essere presentate dal 26 febbraio al 10 aprile 2024 attraverso il Portale Unico Consap.

QUALI REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

Può essere presentata domanda di rimborso delle somme devolute al Fondo esclusivamente per le polizze vita prescritte per le quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a. evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1 gennaio 2006;

b. prescrizione del predetto diritto intervenuta entro il 19 ottobre 2012;

 c. rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell’Intermediario, per intervenuta prescrizione e conseguente trasferimento dell’importo della polizza al Fondo.

d. non aver ricevuto alcun importo, anche parziale, nell’ambito dei precedenti avvisi di presentazione delle domande di rimborso.

In caso di accoglimento della domanda, potrà essere corrisposto al massimo il 50% dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo.

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29 febbraio 2024

Articolo a firma del responsabile Costanza Capuano che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: castelbolognese@euroconsumatori.eu

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